FAQ Stranieri e alloggio, cos’è e quando è necessario il certificato di idoneità alloggiativa?

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adirmigranti
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FAQ Stranieri e alloggio, cos’è e quando è necessario il certificato di idoneità alloggiativa?

Messaggio da adirmigranti » gio feb 01, 2024 12:29 pm

La disponibilità di un alloggio da parte dello straniero costituisce uno dei presupposti essenziali richiesti ai fini dell'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. L'alloggio può essere ottenuto grazie all'ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità (per saperne di più vai alle faq dedicate: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... lalloggio-)

Cosa si intende per alloggio idoneo?
Con l’espressione “idoneità alloggiativa” si intende la conformità di un alloggio alle norme e ai requisiti stabiliti dalle autorità locali o nazionali per garantire la sicurezza e la salute degli occupanti.
L’alloggio che deve essere indicato ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno deve essere fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria e rispettare i parametri minimi previsti dalle singole leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questi requisiti possono variare da luogo a luogo, ma solitamente riguardano questioni come la struttura, la sicurezza antincendio, la qualità dell’aria interna, l’accessibilità, l’impianto idraulico ed elettrico, e altre normative relative alle condizioni abitative.

Quali sono le caratteristiche di un alloggio idoneo?
In linea generale i requisiti relativi all’idoneità abitativa sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti. La normativa stabilisce dei valori minimi per la dimensione dell’alloggio in funzione delle persone che lo devono abitare:
altezza minima 2,70 metri
1 abitante – 14 mq;
2 abitanti – 28 mq;
3 abitanti – 42 mq;
4 abitanti – 56 mq;
Per ogni abitante successivo + 10 mq
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. La superficie non è l’unico requisito da rispettare, ma ne esistono diversi, quali l’igiene, l’altezza, il riscaldamento, l’umidità, la ventilazione, l’illuminazione ecc. Inoltre, le normative regionali e soprattutto i regolamenti edilizi e igienico sanitari dei Comuni potrebbero prevedere ulteriori regole e limiti.

Chi deve presentare il certificato di idoneità alloggiativa?
Il certificato di idoneità alloggiativa è richiesto a tutti gli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per:
- Lavoro subordinato e autonomo;
- Ricongiungimento e coesione familiare (Ai titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo per presentare domanda di ricongiungimento familiare)
- Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

La disponibilità di un alloggio adeguato costituisce un prerequisito per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro?
In caso di primo ingresso dall’estero per motivi di lavoro, al momento della compilazione della domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa idonea per il lavoratore. Dopo l’ingresso in Italia, il lavoratore, al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, consegnerà il certificato di idoneità alloggiativa o, in mancanza, la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio.
All’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà essere presentato il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal competente ufficio comunale. La sussistenza dei parametri di idoneità alloggiativa quindi può essere autocertificata in fase di richiesta di nulla osta al lavoro, ma il certificato va prodotto all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno o comunque al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Infatti, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di certificazione attestante la sussistenza di un alloggio fornito dei parametri richiamati dall’articolo 5- bis, comma 1, lettera a), del Testo unico sull’Immigrazione.
La mancanza di un alloggio idoneo comporta quindi il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Quale autorità è responsabile della verifica dell'adeguatezza delle condizioni di alloggio?
La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, deve essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune o, in via alternativa, all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. La richiesta del certificato di idoneità alloggiativa può essere fatta dal proprietario dell’alloggio, dall’affittuario o dal soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell’immobile.

Sono previste sanzioni per i datori di lavoro e i lavoratori nel caso in cui una verifica dimostri che le strutture abitative indicate non corrispondono alla definizione di alloggio adeguato?
L’impegno del datore di lavoro a garantire la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore si configura come una garanzia sussidiaria, in quanto tale onere sussiste soltanto qualora il lavoratore straniero non sia in grado di provvedervi prima del suo ingresso in Italia.
Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione del lavoratore straniero (art. 22 del Testo Unico sull’Immigrazione) deve indicare un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal Testo Unico. Per quanto riguarda il regime economico di ripartizione delle spese, la legge prevede che se la locazione è a carico del datore di lavoro, egli ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell’alloggio, trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto.. Tale decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura.

Quali documenti vengono richiesti per l’idoneità alloggiativa?
Tra i documenti necessari per la presentazione della domanda di idoneità alloggiativa rientrano di norma:
- Il modulo di richiesta compilato;
- La fotocopia del titolo sull’immobile (come ad esempio il contratto di acquisto oppure il contratto di locazione regolarmente registrato);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente agli impianti presenti;
- Fotocopia della planimetria catastale con indicazione della destinazione d’uso;
- Copia del documento di identità valido del richiedente;
- Attestazione del versamento dei diritti di segreteria e/o delle marche da bollo ove previsti.
La documentazione specifica può variare da comune a comune, pertanto è consigliabile informarsi sul sito web istituzionale del comune dove ha sede l’alloggio.

Quanto dura il certificato di idoneità alloggiativa?
La circolare ministeriale 17/04/2012 n. 3 ha chiarito che l’attestato di idoneità alloggiativa non è un certificato, ma rappresenta un attestato di conformità tecnica reso dagli uffici tecnici comunali. Tale attestato quindi non può essere sostituito da un’autodichiarazione. In base a quanto stabilito dall’articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000: “i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestati stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”. In linea generale quindi tali attestati non dovrebbero avere scadenza, ma dovrebbero essere rinnovati ogni volta cambino le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio. Spesso tuttavia gli Sportelli Unici Immigrazione, eccetto i casi di ricongiungimento familiare, tendono negli altri casi a richiedere un attestato non più vecchio di 6 mesi.

Quanto tempo è necessario per ottenere l’idoneità alloggiativa?
I tempi possono essere diversi da un Comune all’altro, ma in presenza di documentazione corretta e completa il periodo da considerare è compreso tra le tre e quattro settimane.
fonte: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... loggiativa

L'occasione ci è gradita per sottolineare una volta di più la lettera dell'art. 29, c. 3, lett. a) del T.U Immigrazione, laddove ai fini del ricongiungimento chiede la disponibilità:
di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
Alla luce di quanto sopra, anche qualora si volesse interpretare teleologicamente la norma, piuttosto che letteralmente, ci sembra di poter affermare che la richiesta di una certificazione tecnica da parte di un professionista privato ai fini del rilascio dell'attestazione di idoneità, costituisca una prassi del tutto illegittima posta in essere, purtroppo, anche da alcuni comuni in Toscana.

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