Lavoro domestico: dichiarazione dei redditi obbligatoria oltre 8.000 €

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adirmigranti
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Lavoro domestico: dichiarazione dei redditi obbligatoria oltre 8.000 €

Messaggio da adirmigranti » ven feb 28, 2020 12:39 pm

La dichiarazione dei redditi è sempre obbligatoria nel caso in cui il lavoratore abbia percepito oltre 8.000 €

Badanti, colf, baby sitter ed ogni altra forma di collaboratore domestico, in quanto privi di sostituto di imposta (come invece la azienda nei confronti dell'impiegato e dell'operaio) devono presentare alternativamente:
  • il Modello Redditi Persone Fisiche entro il 31 ottobre di ogni anno
  • il modello 730 entro il 23 luglio di ogni anno.
Il datore di lavoro domestico infatti non paga le tasse per conto del lavoratore nel momento in cui eroga lo stipendio e neppure pagherà le eventuali eccedenze di imposta a vantaggio del lavoratore.

Presentare la dichiarazione dei redditi consente anche di percepire i rimborsi fiscali (ad es. il bonus di 80 € al mese), motivo per il quale, anche coloro che non superano la soglia degli 8.000 €, hanno comunque la facoltà di presentare la dichiarazione per recuperare il bonus, per ottenere le detrazioni per i familiari a carico, le spese sanitarie, ecc.

Il datore di lavoro quindi, anche se non è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica, è obbligato a consegnare al lavoratore la certificazione dei redditi totali percepiti l'anno precedente, la c.d. dichiarazione sostitutiva di C.U. (vedi il fac-simile in allegato).

Si sottolinea in conclusione come la dichiarazione dei redditi sarà in ogni caso necessaria quantomeno ai fini della presentazione delle istanze di ricongiungimento e di concessione della cittadinanza per naturalizzazione(in questo caso saranno necessarie le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni), dato che le soglie di reddito sono per entrambi superiori agli 8.000 €.
Allegati
Dichiarazione sostitutiva CU lav. domestico.pdf
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