art. 103 DEL D.L. n° 18 del 17 marzo 2020: validità dei PERMESSI

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adirmigranti
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art. 103 DEL D.L. n° 18 del 17 marzo 2020: validità dei PERMESSI

Messaggio da adirmigranti » sab mar 21, 2020 4:51 pm

il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. "Cura Italia" all'art. 103, c. 2, afferma:
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
(...)
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Anche i permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari quindi conservano la loro validità, ancorché scaduti o in scadenza, e potranno essere rinnovati fino al 15 agosto 2020 (60 gg. dopo la scadenza).

Non vi è quindi necessità di recarsi alle poste per ottenere il kit per il rinnovo o rilascio del permesso UE, così come agli sportelli per la compilazione, fino a nuove indicazioni.

In allegato la circolare del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2020 inviata alle Questure.
Allegati
circolare min. interno Covid19 del 19.03.2020.pdf
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