Iscrizione al SSN per i familiari extra UE a carico di cittadini italiani

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adirmigranti
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Iscrizione al SSN per i familiari extra UE a carico di cittadini italiani

Messaggio da adirmigranti » gio mag 07, 2020 5:05 pm

La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova n.652/18, che aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’iscrizione al SSN, la condizione di disoccupazione espressamente contemplata dall’art. 34 T.U., a fronte della previa dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego (c.d. DID) dello straniero regolarmente soggiornante a carico di cittadino italiano.

La decisione si pone in linea con l’ormai consolidata interpretazione secondo cui non sussiste più alcuna distinzione tra disoccupati e “inoccupati” a seguito del d.lgs 150/2015 ( Trib. Brescia n.630/2019, Corte d’Appello Milano n.1626/2018, Trib. Roma R.G. 33627/16 del 17.02.2017 e R.G. 40785/17 del 13/06/2018), peraltro riconoscendo che la DID deve ritenersi perfezionata già a partire dall’inoltro telematico presso l’apposito portale ANPAL, stante l’espressa previsione di cui all’art.13 d.lgs 150/2015.

Tale interpretazione poteva considerarsi assorbente (come affermato dal giudice di primo grado), ma la Corte è andata ben oltre, pronunciandosi su tutte le ulteriori argomentazioni proposte dal cittadino straniero, dando così luogo ad un precedente importante per l’interpretazione di altre rilevanti questioni di più generale portata.

Viene infatti chiarito che il mero possesso di un “permesso unico lavoro” dà diritto all’iscrizione al SSN a prescindere dal fatto che esso sia stato rilasciato per motivi familiari al parente entro il 2° grado di cittadino italiano, sulla base di quanto disposto dall’art.19 T.U.. E’ stato inoltre puntualizzato che il recepimento della Direttiva 2011/98/UE (che riguarda i permessi che consentono di lavorare) è avvenuto senza alcuna previsione di restrizione nei confronti dello straniero legalmente soggiornante con riferimento alla iscrizione al servizio sanitario nazionale: questa è infatti funzionale all’esercizio del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall’art. 32 Cost. e, ad avviso della Corte, può essere inclusa nelle prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883-04, che all’art. 3 comma 1 lett. a), include proprio le prestazioni di malattia.

Anche a prescindere da quanto sopra, viene pure riconosciuto il diritto di iscrizione al SSN in base alla mera condizione di familiare a carico (regolarmente soggiornante) poiché ciò è espressamente previsto dall’art.34 T.U., senza distinzione, quindi, tra familiari di cittadini italiani o di cittadini extracomunitari, laddove il familiare a carico, da dichiarare come tale secondo la normativa fiscale (art. 12, co.1 lett.d, del D.P.R., 22/12/1986 n° 917), viene identificato mediante rinvio all’art. 433 c.c. (coniuge; figli anche adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali).

Il Giudice d’Appello non manca, peraltro, di sottolineare che la negazione di tale diritto contrasterebbe col principio fondamentale stabilito dall’art. 63, co.1, del d. lgs. 833/78 (che istituisce il SSN), per cui i contributi versati dai soggetti passivi di imposta al SSN garantiscono l’iscrizione gratuita (o meglio, senza ulteriori contributi) al SSN anche ai familiari a carico. Una diversa interpretazione, riferita ai soli familiari stranieri, costituirebbe infatti una palese discriminazione.

Last but not least, la Regione Veneto ha sinora espressamente disconosciuto il carattere vincolante del noto Accordo Stato Regioni sottoscritto il 20.12.2012, contenente minuziose prescrizioni sulla varia casistica in cui è riconosciuto automaticamente il diritto di iscrizione al SSN, sostenendo che esso sarebbe inefficace in quanto necessiterebbe di una sua formale ratifica, che invece ha scelto -come molte altre regioni, purtroppo- di non deliberare. La Corte ne dichiara per contro la diretta efficacia vincolante, trattandosi di accordo espressamente raggiunto ai sensi dell’art. 4 d. lgs. n. 281/97, la cui formulazione non comporta né ammette la necessità di successive ratifiche da parte degli organi regionali, sicché l’ente locale non poteva sottrarsi agli obblighi già pattuiti. Si consideri infatti che il suo testo è stato pubblicato (v. G.U. Serie Gen. n.32 del 7/2/2013 – Suppl. Ord. n.9) dando formalmente atto che è stato “ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome” (oltre che “VISTA la nota in pari data con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole”).

L’interpretazione così accolta dalla Corte d’Appello di Venezia potrà dunque essere proposta -anche mediante azione contro le discriminazioni collettive- per far dichiarare l’illegittimità e richiedere quindi la rimozione delle prassi adottate da moltissime aziende sanitarie in base alle determinazioni di quelle regioni che -in tutto od in parte- non si sono uniformate alle prescrizioni contenute nell’Accordo citato, ciò che potrebbe e dovrebbe aprire la via all’ordinaria iscrizione al SSN in moltissimi e diversificati casi che oggi la vedono arbitrariamente negata.

Si ringrazia Marco Paggi per il commento.
fonte: https://www.asgi.it/notizie/obbligo-di- ... -italiani/
Allegati
Corte d'Appello di Venezia sentenza 15-2020 del 27 aprile 2020 Iscrizione SSN.pdf
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