coppia di fatto e permesso di soggiorno

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Mauri.Clara
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coppia di fatto e permesso di soggiorno

Messaggio da Mauri.Clara » sab lug 11, 2020 2:48 pm

CASO 1
E' possibile convertire un permesso di soggiorno per lavoro ( in questo caso una carta blu) in un permesso per famiglia quando non esiste un legame coniugale ma è stata istitutita una coppia di fatto?
CASO 2
Una giovane madre di cittadina italiana già al secondo rinnovo di un pse per famiglia, non è coniugata ma convive con il padre della bambina ed è a suo carico. Poiché il suo pse sta per scadere, si è rivolta allo sportello della Questura per sapere se poteva richiedere una carta di soggiorno di 5 anni ex dlgs30/2007: le é stato riposto che se costituiscono una coppia di fatto può chiedere la carta di soggiorno.

Sul problema del rilascio di carta di soggiorno alla madre di minore italiano ho scritto alla questura da tempo ma non ho ancora vuto una risposta
scritta , ma a voce la loro risposta è stata no; poi mi é arrivata poco dopo la risposta riferita dalla madre di cui al caso 2.

Il CASO 1 e CASO 2 sono stati da me esposti nella medesima consulenza perché riguardano la questione di quale riconoscimento legale ha la coppia di fatto

Aggiungo che in entrambi casi le coppie, pur potendo non vorrebbero contrarre matrimonio al solo fine di di risolvere il problema del permesso di soggiorno.

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adirmigranti
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Re: coppia di fatto e permesso di soggiorno

Messaggio da adirmigranti » ven lug 17, 2020 10:14 am

Gentile Mauri,
la convivenza di fatto, prevista del nostro ordinamenti dalla cd. l. Cirinnà 76/2016, se si è possesso degli altri requisiti necessari, dà diritto:
- Al permesso per motivi familiari (art. 30 T.U. Immigrazione), in forza di una sentenza del Consiglio di Stato (n 5040/2017)
tale disposizione [l'art. 30 del T.U.I], infatti, seppur introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall'articolo 3, comma secondo, Costituzione, anche al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale, secondo la formula prevista, seppure in riferimento al diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro UE dei suoi familiari in un altro Stato membro, l’art. 3, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 30 del 2007
- Alla carta di soggiorno per familiare di cittadine UE, rientrando nel novero dei "familiari dei cittadini dell'UE" previsto dall'art. 3 co.2 l.b) del d.lgs. 30/2007. Si ritiene in particolare che la convivenza di fatto rientri all'interno della categoria indicata dall'art.3 co.2 lett.b) del d.lgs. 30/2007, che prevede che "lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
[...] b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione."

In concreto, generalmente, viene richiesta la dimostrazione della stabile convivenza della coppia ed il "contratto di convivenza", previsto dagli articoli 50 e seguenti della Legge n. 76/2016. Per ogni altra precisazione: https://dirittimigranti.ancitoscana.it/ ... 452a6c1eb5

Questione diversa è il permesso connesso all'essere genitore, per cui nel caso i figli siano italiani si ha diritto a un permesso per motivi familiari o, diversamente, si può valutare il permesso per assistenza minori. Anche in questa ipotesi devono essere presenti anche gli altri requisiti previsti.

Sperando di aver chiarito la normativa connessa ai diversi casi che sta gestendo, rimaniamo a disposizioni per ulteriori chiarimenti.

Cordialmente.

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