Ricongiungimento con pds protezione temporanea

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Roberta.Giorgi
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Ricongiungimento con pds protezione temporanea

Messaggio da Roberta.Giorgi » ven lug 15, 2022 9:51 am

Salve,
espongo il caso: cittadina ucraina titolare di pds protezione temporanea, in stato di gravidanza, vorrebbe ricongiungere il marito cittadino tunisino con il quale viveva in Ucraina, ma attualmente in Tunisia, titolare di pds studio ucraino. Ci chiediamo: è ammesso il ricongiungimento del marito in Italia? La prefettura di Grosseto dice di no perchè la signora non produce reddito. In riferimento alla Direttiva 2001/55/CE è corretto dire che è ammesso il ricongiungimento a condizioni agevolate, ma con il coinvolgimento di organizzazioni internazionali umanitarie?
Grazie per l'aiuto

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adirmigranti
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Re: Ricongiungimento con pds protezione temporanea

Messaggio da adirmigranti » ven lug 15, 2022 11:47 am

Buongiorno,
sembrerebbe che la Questura di Grosseto ignori le disposizioni di cui alla Direttiva 2011/55/EU e al D.Lgs. 85/2003 ed in particolare al suo art. 6:
Ricongiungimento familiare
1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai
sensi del presente decreto può essere richiesto per:
a) il coniuge non legalmente separato;
b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai
figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni;
c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte
del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che
erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora
non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni
conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli
altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme
come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato
abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in
tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa
del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla lettera c) del comma 1 possono essere
disposti solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri
dell'Unione europea.
3. Ai familiari ricongiunti è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di
durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.
4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati
senza il consenso degli interessati.
Non possiamo quindi che consigliare di rivolgersi al SUI territorialmente competente, e magari anche direttamente il consolato Italiano a Tunisi, per interessare la questura soltanto al momento della richiesta del permesso di soggiorno al coniuge, una volta che avrà fatto ingresso in Italia.

A disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento,
cordiali saluti
Allegati
D.Lgs. 85_2003.pdf
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direttiva 2001_55_UE.pdf
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adirmigranti
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Re: Ricongiungimento con pds protezione temporanea

Messaggio da adirmigranti » ven lug 15, 2022 11:50 am

Sulla questione protezione temporanea legata all'emergenza Ucraina, si consiglia la lettura della Scheda Asgi (maggio 2022) appena pubblicata in FAQ:
https://dirittimigranti.ancitoscana.it/ ... b5e6bf9168

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