coppia convivente quali diritti ha il padre dopo la nascita del figlio?

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Mauri.Clara
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coppia convivente quali diritti ha il padre dopo la nascita del figlio?

Messaggio da Mauri.Clara » mar ott 01, 2019 2:33 am

Due coppie conviventi si trovano in una situazione molto simile e ci pongono il medesimo quesito.
Entrambe le coppie hanno avuto un figlio; i figli non hanno ancora un mese.

I padri di questi neonati non hanno il permesso di soggiorno; le madri dei due neonati sono regolarmente presenti.
Tuttavia entrambe le madri sono in attesa di divorzio da precedente coniuge; in entrambi i casi non sembra prossima la sentenza di divorzio.

Una mamma trovandosi in difficoltà durante la gravidanza é tornata a vivere con i genitori ed ha chiesto un permesso per famiglia.

L'altra mamma ha una carta per famigliare di cittadino UE, ma entrata in italia per ricongiungersi al marito, il marito si é reso irreperibile; avendo cambiato anche provincia di residenza ha chiesto l'aggiornamento del titolo di soggiorno per inserire sulla sua carta o permesso il figlio.
Ha in corso una causa; se otterrà a breve il divorzio forse avrà diritto ad un pse per attesa occupazione.

Senza per ora affrontare il problema del rinnovo dei permessi di soggiorno delle madri vorremmo sapere se i due padri possono chiedere un pse per cure mediche/gravidanza e se per chiedere il permesso di soggiorno debbono convivere con la compagna e con loro figlio.

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adirmigranti
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Re: coppia convivente quali diritti ha il padre dopo la nascita del figlio?

Messaggio da adirmigranti » gio ott 03, 2019 6:14 pm

Salve,
il rilascio del permesso di soggiorno al padre del nascituro è possibile grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 27.07.2000, che estende la portata in toto dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del T.U. soltanto al padre, coniugato e convivente.

La corte espressamente afferma: "La norma in esame, pur apprestando nella particolare materia dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato una tutela adeguata nei riguardi della donna incinta e di colei che ha partorito da non oltre sei mesi, omette tra l’altro di considerare proprio quelle ulteriori esigenze del minore e cioè il suo diritto ad essere educato, tutte le volte che ciò sia possibile, in un nucleo familiare composto da entrambi i genitori e non dalla sola madre; consentendo l’espulsione del marito convivente, come esattamente osserva il giudice rimettente, la norma mette oltretutto la donna straniera che si trova nel territorio dello Stato in una alternativa drammatica tra il seguire il marito espulso all’estero e l’affrontare il parto ed i primi mesi di vita del figlio senza il sostegno del coniuge, e questo proprio nel momento in cui si va formando quel nuovo più ampio nucleo familiare che la legge, in forza degli artt. 29 e 30 Cost., deve appunto tutelare.
(...) per questi motivi La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall’art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
"

Allo stesso tempo, con L. 94/2009 (il c.d. decreto sicurezza "Maroni"), è stato modificato l'art. 29, c. 5 nel senso di garantire al genitore naturale che si ricongiunge col figlio regolarmente presente in Italia, un permesso per motivi familiari. Da quel momento la prassi delle Questure si è orientata generalmente nel riconoscere al padre del neonato (quindi non anche del nascituro, ma solo dopo l'effettivo riconoscimento alla nascita) il diritto a ottenere un permesso per 6 mesi.
Sarà essenziale per tale rilascio il requisito della convivenza da parte del padre col figlio e con la madre dello stesso, anche ai fini eventualmente di una successiva coesione familiare.
Al momento di recarsi in questura dovrà quindi essere allegata all'istanza di rilascio tanto l'estratto dell'atto di nascita, con indicazione della paternità e della maternità del neonato, quanto la comunicazione di cessione di fabbricato da parte della madre (o del titolare dell'alloggio in ogni caso) nei confronti del padre.

Sperando di aver fugato ogni suo dubbio, ma a disposizione per ogni eventuale chiarimento, chiediamo a Lei e agli altri utenti del portale di volerci segnalare eventuali prassi difformi rispetto alle indicazioni di cui sopra.

Cordialmente

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