Salve,
Vi sottopongo il seguente caso.
Una cittadina comunitaria vorrebbe fare richiesta di cittadinanza italiana ex art. 5, l. 91/92. La Signora, infatti risulta essere regolarmente sposata dal 2002 con cittadino italiano per nascita. Tuttavia, dopo 10 anni di residenza legale sul territorio italiano dal matrimonio, la Signora ha lasciato l'Italia per accudire la propria madre malata in Romania, dove è rimasta dal 2012 al maggio 2020. In questo periodo, naturalmente, non è intervenuta nessuna ipotesi di scioglimento del matrimonio e la Signora ha continuato a vedere il proprio marito durante tutti questi anni.
Il dubbio che vi sottopongo è il seguente: ai fini della richiesta di cittadinanza per matrimonio, nel caso di specie, la legge richiede due anni di residenza legale dopo il matrimonio . Considerata la peculiarità del caso, la circostanza che la Signora si sia trasferita in Romania e sia stata cancellata dalla popolazione residente in Italia, potrebbe dar luogo a qualche problema ai fini della valutazione della domanda?
Grazie,
Cordialmente,
Angela
cittadinanza matrimonio
- adirmigranti
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Re: cittadinanza matrimonio
Salve,
l'Articolo 5 della Legge 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza per matrimonio:
E' quindi sicuramente consigliabile attendere maggio 2022 (o 2021) per inoltrare l'istanza, salvo ovviamente continuare a risiedere in Italia fino all'adozione del decreto di concessione e anche al giuramento.
Cordialmente
l'Articolo 5 della Legge 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza per matrimonio:
Diremmo quindi che sicuramente l'ufficio cittadinanza respingerà la domanda per mancanza dei requisiti dato che non sussiste il requisito dell'attualità della residenza legale da almeno 2 anni (o 1 anno, nell'ipotesi di cui al II comma).1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
E' quindi sicuramente consigliabile attendere maggio 2022 (o 2021) per inoltrare l'istanza, salvo ovviamente continuare a risiedere in Italia fino all'adozione del decreto di concessione e anche al giuramento.
Cordialmente