prassi difformi redditi domanda di cittadinanza

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Suprano.Angela
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prassi difformi redditi domanda di cittadinanza

Messaggio da Suprano.Angela » mar nov 03, 2020 5:00 pm

Salve,
Vi scrivo per segnalare alcune prassi alquanto discrezionali delle Prefetture rispetto alla valutazione dei requisiti reddituali richiesti ai fini della richiesta della domanda di cittadinanza italiana.
In particolar modo, a fronte di una specifica richiesta inoltrata alla Prefettura di Roma sulla soglia di reddito richiesta nell'ipotesi in cui il richiedente abbia a carico il coniuge, due figli e due genitori, la risposta è stata la seguente: "Gentilissima, il reddito minimo per due coniugi è di euro 11.263,31 a cui vanno aggiunte euro 516,00 per ogni altro componente del nucleo familiare a carico. Si rammenta che questo è solo un elemento di valutazione, che spetta a questo ufficio anche in base a quanto risulta dall'Agenzia delle Entrate, verificato quindi telematicamente.

Allo stesso quesito, al contrario, la Prefettura di Firenze ha risposto come segue (riporto integralmente la risposta) "Gentile Signora, nel valutare la congruità dei redditi del richiedente la cittadinanza il Ministero, responsabile del procedimento, tiene conto della composizione del nucleo familiare.
Nel caso di specie il reddito familiare minimo dovrà essere di euro 20657 annui (11362 per la coppia, 516 per ciascuno dei figli, 8263 per il genitore del coniuge).

A fronte di queste difformità, come si potrebbe procedere?

Grazie,
Angela

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adirmigranti
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Re: prassi difformi redditi domanda di cittadinanza

Messaggio da adirmigranti » mer nov 04, 2020 5:56 pm

Salve,
la questione dei redditi e soprattutto del calcolo degli stessi con familiari a carico è sicuramente la meno chiara in merito ai requisiti volti alla concessione della cittadinanza italiana.
Tra i vari argomenti archiviati in "domande e risposte" sul tema specifico dei redditi: viewtopic.php?f=7&t=51&sid=6f4d48af2ace ... c98f4a9d62

Rispetto alla risposta di cui al link e alla risposta della prefettura di Roma, preme sottolineare come la Prefettura di Firenze abbia aggiornato le proprie informazioni modificando la dicitura "per ogni altro familiare a carico", con "per ogni figlio a carico" in merito ai 516 €. Il sito dell'ufficio cittadinanza della Prefettura di Roma non offre invece alcuna indicazione in merito neppure alla necessità di indicare il reddito degli ultimi 3 anni.

Rispetto alla difformità lamentata non possiamo che rilevare come la risposta della Prefettura di Roma sia certamente più vaga, riprendendo per l'appunto la dicitura "familiari a carico", senza operare distinzioni. In questo senso ci sembra che la Prefettura di Firenze abbia risposto in modo assai più trasparente, in qualche modo anticipando un obbligo di motivazione pur nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa.
In merito alla valutazione del numero di familiari a carico si tratta innanzitutto di verificare sui modelli di dichiarazione dei redditi, chi e quanti siano effettivamente (risultano nell'apposito spazio i codici fiscali e l'indicazione della tipologia di familiare, coniuge, figli, altri familiari).

Pur non conoscendo le dinamiche organizzative interne e le loro evoluzioni, ci risulta che, compiuta una prima istruttoria da parte degli uffici periferici, il procedimento venga trasferito presso la direzione del Ministero: da questo punto di vista sembra sussista una divergenza effettiva nella prassi, nel senso che Roma probabilmente inoltrerà il procedimento, mentre Firenze bloccherà l'istanza all'origine con un rifiuto motivato dalla mancanza di un requisito per la presentazione della stessa.

A tale rifiuto riteniamo non si possa che procedere con un eventuale ricorso in autotutela se non con una vera e propria diffida, volti ad ottenere l'avvio del procedimento, per poi proseguire conn un eventuale ricorso, da valutarsi attentamente con l'ausilio di un professionista.
In allegato la sentenza del TAR Lazio n° 5059 del 18 aprile 2019 con la quale viene dichiarato illegittimo il diniego di concessione fondato "esclusivamente sulla carenza reddituale ovvero su un presupposto di fatto che è stato smentito documentalmente dal ricorrente in sede di partecipazione al procedimento amministrativo"

Non sapendo cosa aggiungere, auspichiamo un intervento ministeriale ulteriore alla circolare K 60.1 del 2007 che aggiorna alcune linee interpretative senza però chiarire in alcun modo come debbono esser calcolati e verificati i redditi in relazione ai differenti familiari a carico.

Cordialmente
Allegati
sentenza TAR Lazio reddito x cittadinanza.pdf
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