PROTEZIONE SUSSIDIARIA E CITTADINANZA
Inviato: lun giu 12, 2017 3:53 pm
Salve,
un ragazzo Somalo titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha fatto richiesta di cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale e si è visto rifiutata la domanda dalla prefettura di Firenze. Sebbene sconsigliato nel presentare la domanda, il ragazzo sosteneva che in altre prefetture (lui citava Bolzano) la Cittadinanza viene concessa dopo 5 anni anche ai titolari di tale permesso.
Nonostante non sia riuscito a trovare riscontro di tali affermazioni la questione mi ha fatto sorgere un interrogativo importante.
Confrontando i siti di alcune prefetture infatti, nell'elenco dei beneficiari aventi la possibilità di richiedere la Cittadinanza, si trova la dicitura:
- apolide o rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e).
Soltanto alcune prefetture (tra le quali Milano o Pisa) precisano tra le avvertenze che i titolari di permesso per Protezione sussidiaria e Motivi Umanitari possono presentare la domanda solo dopo 10 anni, mentre in altre, quali Bolzano, Firenze, o Roma questo non viene specificato.
Se è vero che questa dicitura escluderebbe chiaramente i titolari di protezione sussidiaria, è altrettanto vero che la direttiva europea 2011/95/UE, recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, mira al contrario ad un superamento di una distinzione tra status di rifugiato e protezione sussidiaria ed al riconoscimento degli stessi diritti per entrambe le forme di protezione internazionale.
Quello che vorrei capire è dunque quale, e se ci sia, una corretta e uniforme interpretazione sul caso in questione. Possibile che le prefetture abbiano totale libertà di scelta? Esiste, cosa che io non ho trovato, una precisazione ministeriale?
Se l'interessato volesse contestare la decisione della prefettura avrebbe qualche minima possibilità di veder accolto il suo ricorso?
Grazie,
L.B.
un ragazzo Somalo titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha fatto richiesta di cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale e si è visto rifiutata la domanda dalla prefettura di Firenze. Sebbene sconsigliato nel presentare la domanda, il ragazzo sosteneva che in altre prefetture (lui citava Bolzano) la Cittadinanza viene concessa dopo 5 anni anche ai titolari di tale permesso.
Nonostante non sia riuscito a trovare riscontro di tali affermazioni la questione mi ha fatto sorgere un interrogativo importante.
Confrontando i siti di alcune prefetture infatti, nell'elenco dei beneficiari aventi la possibilità di richiedere la Cittadinanza, si trova la dicitura:
- apolide o rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e).
Soltanto alcune prefetture (tra le quali Milano o Pisa) precisano tra le avvertenze che i titolari di permesso per Protezione sussidiaria e Motivi Umanitari possono presentare la domanda solo dopo 10 anni, mentre in altre, quali Bolzano, Firenze, o Roma questo non viene specificato.
Se è vero che questa dicitura escluderebbe chiaramente i titolari di protezione sussidiaria, è altrettanto vero che la direttiva europea 2011/95/UE, recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, mira al contrario ad un superamento di una distinzione tra status di rifugiato e protezione sussidiaria ed al riconoscimento degli stessi diritti per entrambe le forme di protezione internazionale.
Quello che vorrei capire è dunque quale, e se ci sia, una corretta e uniforme interpretazione sul caso in questione. Possibile che le prefetture abbiano totale libertà di scelta? Esiste, cosa che io non ho trovato, una precisazione ministeriale?
Se l'interessato volesse contestare la decisione della prefettura avrebbe qualche minima possibilità di veder accolto il suo ricorso?
Grazie,
L.B.