Reddito di riferimento per cittadinanza, anziani genitori conviventi con la famiglia del figlio

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Mauri.Clara
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Reddito di riferimento per cittadinanza, anziani genitori conviventi con la famiglia del figlio

Messaggio da Mauri.Clara » gio feb 02, 2017 8:45 pm

Un cittadino albanese di anni 61 regolarmente residente in Italia dal 1996 vorrebbe inoltrare domanda di cittadinanza, ha sempre lavorato come autista e ha un estratto contributivo molto consistente tuttavia per motivi di salute non lavora più da almeno tre anni, percepisce un assegno di invalidità su cui trattengono una quota per completare i contributi necessari per la pensione. Lui e la moglie, anche lei regolarmente residente dal 1998, sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE e vorrebbero inoltrare la richiesta di cittadinanza italiana.

Vivono con il figlio, la nuora e due nipotini già tutti cittadini italiani; leggendo le ultime tre dichiarazioni dei redditi del figlio osservo che nel 730/2014 (reddito 2013) e 730/2015 (reddito 2014) il figlio aveva fiscalmente a carico la moglie e i loro due figli, mentre nel 730/2016 (reddito 2015) il figlio ha fiscalmente a carico oltre alla moglie e ai figli anche la madre. In questi tre anni il cittadino albanese ha un unico 730 e precisamente 730/2015 (per redditi 2014), e in questo 730 ha in carico sua moglie e figura un reddito di 2500 euro, probabilmente assegno di invalidità.

Possono il padre di anni 61 e sua moglie di anni 59 inoltrare domanda di cittadinanza italiana? torno a precisare che questo signore in tutti gli anni precedenti 1996-2012 ha sempre lavorato come autista e aveva un' ottima situazione economica. Infine se questi anziani coniugi conviventi con la famiglia del figlio possono fare domanda di cittadinanza italiana, quale deve essere il reddito di riferimento?

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adirmigranti
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Re: Reddito di riferimento per cittadinanza, anziani genitori conviventi con la famiglia del figlio

Messaggio da adirmigranti » sab feb 04, 2017 5:31 pm

Per la richiesta di cittadinanza di un cittadino extra-UE che sia regolarmente e continuativamente residente da almeno 10 anni (ex art. 9 co.1 lett. f L. 91/1992 http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 2-02-05;91~) è necessario dimostrare il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia, che possono andare a completare il reddito) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:
- 8.263,31 euro per richiedenti senza persone a carico;
- 11.362,05 euro per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

Affinchè i genitori possano essere considerati a carico fiscalmente debbono però avere un reddito lordo non superiore ai 2.840,51 €, altrimenti debbono essere considerati un nucleo familiare a sè stante. Il nucleo familiare fiscale può infatti essere distinto da quello anagrafico basato sulla convivenza. Si consiglia di leggere i link sottostanti a tale proposito:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/co ... arico.html
e
http://www.regione.toscana.it/-/domande ... -reddito#2
Di cui copiamo la parte che ci interessa:
"Come si determina il nucleo familiare fiscale?
Come previsto dal DM 22 gennaio 1993, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, il nucleo familiare fiscale è costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico.
Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare relativo all'anno precedente. E' assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.
Le persone a carico sono coloro per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 2.840,51. I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali.
Sono considerati a carico:
-il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
-i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, senza limiti di età anche se non conviventi
Sono inoltre individuati quali "altri familiari a carico", i seguenti familiari conviventi con reddito non superiore a quello sopracitato:
a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato
b. i discendenti dei figli
c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
d. i genitori adottivi
e. i generi e le nuore
f. il suocero e la suocera
g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali"

Nel caso in questione, bisogna quindi capire per i tre anni di riferimento quali redditi è possibile considerare per entrambe le persone.
In particolare a quanto ammonta l'assegno o pensione di invalidità del signore per tutti e tre gli anni e a quanto ammontano i redditi del figlio (se è l'unico che ha un reddito negli scorsi tre anni).
Ricordiamo in ogni caso che la domanda può essere inoltrata comunque, anche qualora il reddito del nucleo familiare fiscale (i genitori senza l'ulteriore nucleo facente capo al figlio, i cui redditi possono essere inseriti ad integrazione) non sia sufficiente, dovendo la P.A. operare una valutazione discrezionale sul livello di integrazione socio-economica del richiedente nel suo complesso.

Nell'occasione alleghiamo una recente sentenza del TAR Lazio che esplicita in modo molto chiaro il tipo di valutazione dicrezionale, in particolare sul reddito ma non soltanto, a cui è chiamata la P.A. nel procedimento di concessione della cittadinanza per "naturalizzazione".
Allegati
Tar Laz sez sec quater 18.10.2016 cittad italiana reddditi preced e success domanda cittad.pdf
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