diniego cittadinanza

Rispondi
Salvini.Giulia
Messaggi: 8
Iscritto il: mer nov 29, 2017 10:11 am

diniego cittadinanza

Messaggio da Salvini.Giulia » gio mag 02, 2019 10:27 am

Buongiorno,
vorrei capire se è legittimo un rifiuto ad un'istanza di cittadinanza italiana presentata da un cittadino pakistano titolare di status di rifugiato.
Il signore ha già compiuto 5 anni di residenza e soddisfa i requisiti di reddito, ma la domanda è stata rifiutata in quanto ancora non sono decorsi 5 anni dal riconoscimento dell'asilo.
La legge n°91 del 1992 fa riferimento alla dimostrazione di 5 anni di residenza e non al riconoscimento dello status,ci sono delle circolari di cui magari non ne sono a conoscenza che hanno determinato la decisione della Prefettura?

Avatar utente
adirmigranti
Messaggi: 1511
Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm

Re: diniego cittadinanza

Messaggio da adirmigranti » gio mag 02, 2019 4:55 pm

Salve,
l'art 16, c. 2, della L. 91/1992 recita:
"Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare."; il richiamato art. 9, c. 1, lett. e): "all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;"

Concordiamo quindi sul fatto che la prefettura abbia adottato una interpretazione, che sulla base della lettera della legge, ci sembra del tutto illegittima: non conosciamo circolari in tal senso, in ogni caso riteniamo sia doveroso rispondere alla comunicazione dei motivi ostativi facendo presente che il requisito della residenza legale continuativa si distingue logicamente da quello dello status che il richiedente può vantare (rifugiato, apolide, comunitario, ecc.).
Per altro il riconoscimento dello status, altrettanto logicamente, dovrebbe retroagire al momento della richiesta della protezione internazionale, non quindi dal momento del "riconoscimento": riconoscere significa per l'appunto che lo status appartiene già al richiedente protezione.
Dall'altro lato anche il richiedente asilo ha diritto all'iscrizione anagrafica essendo regolarmente soggiornante (vedi parere de L'altro diritto: http://dirittimigranti.ancitoscana.it/v ... ee70047d88 e quindi la recente ordinanza del Trib. di Firenze: http://dirittimigranti.ancitoscana.it/v ... ee70047d88).

A disposizione per ogni chiarimento ed in attesa di eventuali aggiornamenti,
cordiali saluti.

Rispondi