INTERRUZIONE RESIDENZA NELLA RICHIESTA DI CITTADINANZA

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Suprano.Angela
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INTERRUZIONE RESIDENZA NELLA RICHIESTA DI CITTADINANZA

Messaggio da Suprano.Angela » mer mar 25, 2020 4:01 pm

Salve,
si è rivolto allo sportello un cittadino, al quale è stata rigettata la sua domanda di cittadinanza poiché è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione del Comune di residenza.

Il cittadino, infatti, ci ha spiegato di essere consapevole del periodo di cancellazione ma che, in realtà, in quello stesso periodo era stabilmente presente sul territorio italiano, come comprovato dalla documentazione attestante la sua attività lavorativa. Pertanto, al momento della presentazione della domanda di cittadinanza, ha provveduto ad allegare alla richiesta anche tutta la documentazione sopra citata.
La Prefettura, tuttavia, ha rigettato di default la domanda riportando la seguente motivazione:

"l’art. 9 lett. f) della legge 91/92 contempla, fra i requisiti necessari perché il cittadino extracomunitario possa richiedere la cittadinanza italiana, la residenza legale in Italia da almeno 10 anni ininterrotti.
L’art. 1 del regolamento di esecuzione della legge (DPR 572/93), definendo la “residenza legale”, stabilisce che "ai fini dell'acquisto della concessione della cittadinanza italiana si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica".
La documentazione attestante la sua presenza in Italia nel periodo di mancata residenza anagrafica andrà eventualmente prodotta al Comune di residenza per sanare la posizione anagrafica".

In un quesito precedente e uguale a quello che vi stiamo sottoponendo, avete specificato che "E' vero anche che vi sono sentenze discordanti sulla questione, allo stesso tempo vi è concordanza sul requisito della effettività della presenza in Italia del richiedente e sul fatto che un eventuale diniego da parte della P.A. dovrà essere motivato sulla questione specifica, prendendo quindi in considerazione eventuali osservazioni dell'interessato in merito alle circostanze che hanno portato alla cancellazione anagrafica da un lato e alla dimostrazione della effettiva residenza in Italia dall'altro".

Nel nostro caso, non essendo possibile, diversamente da quanto sostenuto dalla Prefettura, sanare la posizione anagrafica dell'utente direttamente in Comune, e non essendoci un diniego ex art. 10-bis da parte della Prefettura, come si potrebbe procedere?

Grazie mille per la vostra attenzione,
Cordialmente

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adirmigranti
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Re: INTERRUZIONE RESIDENZA NELLA RICHIESTA DI CITTADINANZA

Messaggio da adirmigranti » gio apr 02, 2020 11:06 am

Salve,
ci scusiamo per l'attesa ma ci è sembrato doveroso approfondire la ricerca e confrontarsi fra di noi prima di rispondere su una questione la cui complessità si estrinseca a vari livelli.

Dunque, essendo la residenza legale un requisito essenziale ai fini della stessa presentazione dell'istanza, la Prefettura dichiara in questi casi l'irricevibilità, per questo non invia una comunicazione dei motivi ostativi ex art 10-bis, applicando l'art. 2, c. 1, L. 241/1990:
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Con la circolare 2646 del 22 marzo 2019 "semplificazione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana. Istruzioni operative", già pubblicata nella sezione FAQ, il Ministero indica per l'appunto agli uffici cittadinanza di procedere con un rifiuto ex art 2, c.1, L. 241/90 qualora l'istanza debba essere considerata irricevibile "con riguardo ai requisiti di residenza, reddito e conoscenza della lingua italiana". Se invece l'istanza risulta ricevibile, la prefettura comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990, procede con l'istruttoria e quindi con le verifiche delle dichiarazioni rese, controllando presso i Comuni il requisito della residenza legale: "Qualora il requisito non risulti sussistente, esse dovranno adottare il provvedimento di inammissibilità dell'istanza, previa applicazione del citato art. 10 bis della legge 241/1990"
http://dirittimigranti.ancitoscana.it/v ... 17f13a2bd3

In allegato la circolare K 60.1 del 28/09/1993 con la quale il Ministero fornisce indicazioni, anche in relazione ai pareri forniti dal Consiglio di Stato, proprio sul concetto di "residenza legale" in particolare:
... si osserva che il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 2482/92, ha ritenuto che l’espressione "risiede legalmente", utilizzata dal legislatore in numerose disposizioni (cfr. articoli 4, 5, 9 ecc.), indica la condizione di chi non solo risiede in un determinato luogo (e cioè vi ha di fatto la dimora abituale, nel senso inteso dall’articolo 43 del codice civile), ma vi risiede legalmente, vale a dire nel rispetto delle
disposizioni dettate dalla Legge in materia di ingresso, di soggiorno e di iscrizione anagrafica.


... condizione, quindi, per una legale residenza è rappresentata dell’iscrizione anagrafica, in quanto quest’ultima "conferisce alla residenza di
fatto quei connotati di pubblicità e certezza (anche ai fini della prova della durata, quando necessaria) in mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda legalmente"
L'interessato potrà riproporre la domanda utilizzando la stessa documentazione ma non potrà certo dichiarare il falso al momento di indicare le residenze in Italia, proprio allo scopo di dimostrare che è residente legalmente e quindi in modo continuativo per il tempo richiesto dalla normativa, a seconda dei casi. In questo senso riteniamo di dover consigliare fin da subito di rivolgersi ad un legale, dato che sarà certamente necessario proporre ricorso giurisdizionale anche soltanto al fine di ottenere una pronuncia sulla ricevibilità piuttosto che sull'ammissibilità dell'istanza stessa.

Alleghiamo anche il più recente parere del 2014 con il quale il Consiglio di Stato afferma:
La relazione integrativa presentata dall’Amministrazione a seguito dell’istruttoria formulata dalla Sezione ha chiarito che la cancellazione dai registri anagrafici del Comune di Modena è stata effettuata per irreperibilità dello stesso ricorrente, il quale non ha fornito prova di aver agito avverso tale cancellazione dai registri anagrafici, nonostante che fosse dimostrata la sua presenza di fatto nel territorio dello Stato, chiedendo la reiscrizione con effetto retroattivo al 22 settembre 2004 ovvero proponendo i ricorsi previsti dal d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.
Ciò determina la correttezza del provvedimento impugnato, in quanto la prova della residenza legale, di cui all’art 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, nel territorio dello Stato è desunta unicamente dall’iscrizione nei registri anagrafici comunali ai sensi dell’art. 1 primo comma 2 lettera a), d.P.R: 12 ottobre 1993 n. 572, che dispone: “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”.
In conclusione ricordiamo che la normativa sulla cittadinanza riconosce espressamente soltanto al richiedente per nascita di poter dimostrare la propria residenza anche semplicemente "di fatto", qualora vi siano interruzioni (o la mancanza di iscrizione anagrafica alla nascita) durante la minore età, al fine di non far ricadere gli effetti negativi di adempimenti che avrebbero dovuto espletare i genitori.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento,
cordialmente.
Allegati
circolare K 60.1_1993.pdf
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parere Cons. di Stato Sez. I 3.12.2014 residenza legale cittadinanza.pdf
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