Buongiorno a tutti e tutte,
in un Comune della provincia di Pistoia, a tutti coloro che intendono rendere la dichiarazione di volontà, cioè presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure soli (ex art. 4 comma 2 legge 91/92), l'Ufficiale di Stato Civile richiede di esibire tutti i permessi di soggiorno posseduti dal momento della nascita, allo scopo di consentire all'Ufficio la verifica del requisito della residenza continuativa in Italia.
A noi questa richiesta appare impropria, in quanto:
1) La normativa (D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 3 comma 4) richiede al cittadino straniero di esibire la «documentazione relativa alla residenza», e non fa menzione alcuna dei titoli di soggiorno;
2) Qualora il cittadino straniero dimostri di avere continuità nella residenza anagrafica in Italia, la richiesta di esibire il permesso di soggiorno ci appare ridondante: la titolarità di un permesso di soggiorno è infatti la precondizione per poter avere la residenza anagrafica (decreto legislativo 286/98, art. 6 comma 2) e, inversamente, la perdita del permesso di soggiorno comporta per legge la cancellazione d'ufficio dai registri anagrafici (DPR 223/1989, art. 11, comma 1 lettera c). Di conseguenza, chi dimostra la continuità dell'iscrizione anagrafica dimostra ipso facto - almeno così ci sembra - anche la continuità dell'autorizzazione al soggiorno in Italia;
3) Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, gli uffici delle Questure ritirano al richiedente il permesso scaduto e consegnano quello rinnovato. Si tratta di una prassi consolidata, non esplicitamente prevista dalla normativa ma in qualche modo coerente con le disposizioni che regolano la validità del permesso di soggiorno (il decreto legislativo 286/98 all'art. 5 comma 1 precisa che possono soggiornare in Italia solo i titolari di un permesso in corso di validità: quello scaduto non ha dunque valore di autorizzazione alla permanenza, ed è plausibile che venga tolto allo straniero). L'obbligo di consegnare all'Ufficiale di Stato Civile i vecchi permessi di soggiorno è dunque palesemente in contrasto con la prassi consolidata delle Questure;
4) Gli stranieri residenti, quando rinnovano il loro permesso di soggiorno, sono tenuti a rendere la dichiarazione di dimora abituale al Comune, e a consegnare agli uffici anagrafici il nuovo permesso di soggiorno (DPR 223/1989, art. 7, comma 3). Appare dunque impropria la richiesta di consegnare i vecchi permessi di soggiorno, quando negli stessi uffici comunali sono (o dovrebbero essere) conservate le copie di tali permessi;
Chiedo quindi se, a vostro giudizio, la richiesta di consegnare copia dei vecchi permessi di soggiorno sia legittima, o se invece la nostra interpretazione vi appaia più conforme allo spirito e alla lettera della normativa vigente.
Grazie e a presto
Sergio Bontempelli
Cittadinanza Iure Soli - richiesta permessi di soggiorno
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- adirmigranti
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Re: Cittadinanza Iure Soli - richiesta permessi di soggiorno
Salve,
non possiamo che essere d'accordo con la Vs. interpretazione dato che la normativa prescrive 3 requisiti ai fini della concessione della cittadinanza per nascita, ovvero essere nati in Italia, avervi soggiornato fino al compimento della maggiore età, dichiarare la volontà di acquisire la cittadinanza entro il compimento dei 19 anni. Da questo punto di vista ci sembra evidente che sia del tutto illegittimo da parte dello stato civile chiedere di esibire, anche in copia, i titoli di soggiorno da parte dell'interessato.
Preme ricordare anche il contenuto della disposizione di cui all'art. 33 D.L. 69/2013, che di fatto crea una eccezione per quel che riguarda il requisito della residenza legale continuativa (c. 1), prevedendo anche un termine assai meno rigido con la previsione della comunicazione da parte dello stato civile nei confronti del potenziale interessato alla cittadinanza per nascita:
A disposizione per ogni eventuale chiarimento,
Cordiali saluti
non possiamo che essere d'accordo con la Vs. interpretazione dato che la normativa prescrive 3 requisiti ai fini della concessione della cittadinanza per nascita, ovvero essere nati in Italia, avervi soggiornato fino al compimento della maggiore età, dichiarare la volontà di acquisire la cittadinanza entro il compimento dei 19 anni. Da questo punto di vista ci sembra evidente che sia del tutto illegittimo da parte dello stato civile chiedere di esibire, anche in copia, i titoli di soggiorno da parte dell'interessato.
Preme ricordare anche il contenuto della disposizione di cui all'art. 33 D.L. 69/2013, che di fatto crea una eccezione per quel che riguarda il requisito della residenza legale continuativa (c. 1), prevedendo anche un termine assai meno rigido con la previsione della comunicazione da parte dello stato civile nei confronti del potenziale interessato alla cittadinanza per nascita:
In allegato la scheda ASGI dal titolo "L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DELLO STRANIERO NATO IN ITALIA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, LEGGE 91/1992" di cui consigliamo una attenta lettura soprattutto da parte dei responsabili degli uffici di stato civile, anagrafe e cittadinanza.1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti
riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed
egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea
documentazione.
2. Gli ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi
precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare
all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la
possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4
della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo
anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre
tale data.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento,
Cordiali saluti
- Allegati
-
- ASGI-scheda-cittadinanza-straniero-nato-in-Italia-ex-art.-4-comma-2.pdf
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