Cittadinanza Iure Soli - richiesta permessi di soggiorno
Inviato: mar lug 13, 2021 7:03 pm
Buongiorno a tutti e tutte,
in un Comune della provincia di Pistoia, a tutti coloro che intendono rendere la dichiarazione di volontà, cioè presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure soli (ex art. 4 comma 2 legge 91/92), l'Ufficiale di Stato Civile richiede di esibire tutti i permessi di soggiorno posseduti dal momento della nascita, allo scopo di consentire all'Ufficio la verifica del requisito della residenza continuativa in Italia.
A noi questa richiesta appare impropria, in quanto:
1) La normativa (D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 3 comma 4) richiede al cittadino straniero di esibire la «documentazione relativa alla residenza», e non fa menzione alcuna dei titoli di soggiorno;
2) Qualora il cittadino straniero dimostri di avere continuità nella residenza anagrafica in Italia, la richiesta di esibire il permesso di soggiorno ci appare ridondante: la titolarità di un permesso di soggiorno è infatti la precondizione per poter avere la residenza anagrafica (decreto legislativo 286/98, art. 6 comma 2) e, inversamente, la perdita del permesso di soggiorno comporta per legge la cancellazione d'ufficio dai registri anagrafici (DPR 223/1989, art. 11, comma 1 lettera c). Di conseguenza, chi dimostra la continuità dell'iscrizione anagrafica dimostra ipso facto - almeno così ci sembra - anche la continuità dell'autorizzazione al soggiorno in Italia;
3) Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, gli uffici delle Questure ritirano al richiedente il permesso scaduto e consegnano quello rinnovato. Si tratta di una prassi consolidata, non esplicitamente prevista dalla normativa ma in qualche modo coerente con le disposizioni che regolano la validità del permesso di soggiorno (il decreto legislativo 286/98 all'art. 5 comma 1 precisa che possono soggiornare in Italia solo i titolari di un permesso in corso di validità: quello scaduto non ha dunque valore di autorizzazione alla permanenza, ed è plausibile che venga tolto allo straniero). L'obbligo di consegnare all'Ufficiale di Stato Civile i vecchi permessi di soggiorno è dunque palesemente in contrasto con la prassi consolidata delle Questure;
4) Gli stranieri residenti, quando rinnovano il loro permesso di soggiorno, sono tenuti a rendere la dichiarazione di dimora abituale al Comune, e a consegnare agli uffici anagrafici il nuovo permesso di soggiorno (DPR 223/1989, art. 7, comma 3). Appare dunque impropria la richiesta di consegnare i vecchi permessi di soggiorno, quando negli stessi uffici comunali sono (o dovrebbero essere) conservate le copie di tali permessi;
Chiedo quindi se, a vostro giudizio, la richiesta di consegnare copia dei vecchi permessi di soggiorno sia legittima, o se invece la nostra interpretazione vi appaia più conforme allo spirito e alla lettera della normativa vigente.
Grazie e a presto
Sergio Bontempelli
in un Comune della provincia di Pistoia, a tutti coloro che intendono rendere la dichiarazione di volontà, cioè presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure soli (ex art. 4 comma 2 legge 91/92), l'Ufficiale di Stato Civile richiede di esibire tutti i permessi di soggiorno posseduti dal momento della nascita, allo scopo di consentire all'Ufficio la verifica del requisito della residenza continuativa in Italia.
A noi questa richiesta appare impropria, in quanto:
1) La normativa (D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 3 comma 4) richiede al cittadino straniero di esibire la «documentazione relativa alla residenza», e non fa menzione alcuna dei titoli di soggiorno;
2) Qualora il cittadino straniero dimostri di avere continuità nella residenza anagrafica in Italia, la richiesta di esibire il permesso di soggiorno ci appare ridondante: la titolarità di un permesso di soggiorno è infatti la precondizione per poter avere la residenza anagrafica (decreto legislativo 286/98, art. 6 comma 2) e, inversamente, la perdita del permesso di soggiorno comporta per legge la cancellazione d'ufficio dai registri anagrafici (DPR 223/1989, art. 11, comma 1 lettera c). Di conseguenza, chi dimostra la continuità dell'iscrizione anagrafica dimostra ipso facto - almeno così ci sembra - anche la continuità dell'autorizzazione al soggiorno in Italia;
3) Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, gli uffici delle Questure ritirano al richiedente il permesso scaduto e consegnano quello rinnovato. Si tratta di una prassi consolidata, non esplicitamente prevista dalla normativa ma in qualche modo coerente con le disposizioni che regolano la validità del permesso di soggiorno (il decreto legislativo 286/98 all'art. 5 comma 1 precisa che possono soggiornare in Italia solo i titolari di un permesso in corso di validità: quello scaduto non ha dunque valore di autorizzazione alla permanenza, ed è plausibile che venga tolto allo straniero). L'obbligo di consegnare all'Ufficiale di Stato Civile i vecchi permessi di soggiorno è dunque palesemente in contrasto con la prassi consolidata delle Questure;
4) Gli stranieri residenti, quando rinnovano il loro permesso di soggiorno, sono tenuti a rendere la dichiarazione di dimora abituale al Comune, e a consegnare agli uffici anagrafici il nuovo permesso di soggiorno (DPR 223/1989, art. 7, comma 3). Appare dunque impropria la richiesta di consegnare i vecchi permessi di soggiorno, quando negli stessi uffici comunali sono (o dovrebbero essere) conservate le copie di tali permessi;
Chiedo quindi se, a vostro giudizio, la richiesta di consegnare copia dei vecchi permessi di soggiorno sia legittima, o se invece la nostra interpretazione vi appaia più conforme allo spirito e alla lettera della normativa vigente.
Grazie e a presto
Sergio Bontempelli