Una ragazza di origine albanese, nata in Italia, si è presentata all'anagrafe del Comune per chiedere la cittadinanza italiana. Non ha pero il requisito della residenza sul territorio italiano per tutto il periodo dei diciotto anni (L. 5 febbraio 1992, n.91) perché al momento della nascita i suoi genitori erano privi di permesso di soggiorno e di conseguenza non residenti. Quindi lei è nata nel 1999 e ha preso la residenza nel 2001. So che ci sono altri casi del genere in altri comuni. Sapete come sono stati risolti? Come deve procedere lei?
Grazie
Richiesta cittadinanza italiana, ragazza albanese nata in Italia.
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Re: Richiesta cittadinanza italiana, ragazza albanese nata in Italia.
Gent.ma Adriana,
il caso che ci poni è stato in passato più volte affrontato dalla giurisprudenza, fino all'approvazione del D.Lgs. 69/2013. L'art 33 dello stesso, che riportiamo, è stato introdotto proprio per evitare tale tipo di ostacolo alla concessione della cittadinanza, riconoscendo la possibilità di dimostrare l'effettiva residenza in Italia con ogni altra "idonea documentazione":
"1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti
riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea
documentazione.
2. Gli ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare
all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4
della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre
tale data."
Nel caso della ragazza in questione riteniamo possa essere dimostrata la presenza effettiva e continuativa in Italia nei primi due anni di vita con le vaccinazioni obbligatorie, l'iscrizione all'asilo, ecc.
Consigliamo anche al Responsabile dello Stato Civile una attenta lettura della guida allegata a cura di ASGI (in particolare da pag. 15 in poi) e della sezione dedicata alla cittadinanza del portale integrazione migranti, che linkiamo, in particolare alla sezione "giurisprudenza".
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... nza.aspx#6
A titolo esemplificativo riportiamo il caso pratico (oltrechè caso "limite") preso in considerazione dalla guida ASGI che fa riferimento anche a recente giurisprudenza:
"CASO PRATICO.
Uno straniero nato in Italia non è mai stato iscritto all’anagrafe e non ha mai posseduto un permesso di soggiorno. Solo poco prima della
maggiore età, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari e l’iscrizione all’anagrafe. Si è recato, tra il diciottesimo e il
diciannovesimo anno di età, presso il Comune di residenza per rendere la dichiarazione di cittadinanza producendo documentazione idonea a dimostrare la presenza effettiva sul territorio nazionale dalla nascita ai diciotto anni.
Sussistono le condizioni per l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992?
RISPOSTA
La giurisprudenza ha più volte riconosciuto, sia prima che dopo l’entrata in vigore dell’art. 33 D.L. n. 69/2013, la possibilità di invocare l’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992, per lo straniero che, essendo nato in Italia, possa dimostrare con ogni mezzo di prova la dimora continuativa in Italia. In particolare, si può fare riferimento, prima del D.L. 69/2013, alla sentenza della Corte d’Appello di Milano del 7 giugno 2012, n. 2758, e dopo il D.L. n. 69/2013, alla sentenza del Tribunale di Roma del 22 gennaio 2016, n. 1369."
il caso che ci poni è stato in passato più volte affrontato dalla giurisprudenza, fino all'approvazione del D.Lgs. 69/2013. L'art 33 dello stesso, che riportiamo, è stato introdotto proprio per evitare tale tipo di ostacolo alla concessione della cittadinanza, riconoscendo la possibilità di dimostrare l'effettiva residenza in Italia con ogni altra "idonea documentazione":
"1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti
riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea
documentazione.
2. Gli ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare
all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4
della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre
tale data."
Nel caso della ragazza in questione riteniamo possa essere dimostrata la presenza effettiva e continuativa in Italia nei primi due anni di vita con le vaccinazioni obbligatorie, l'iscrizione all'asilo, ecc.
Consigliamo anche al Responsabile dello Stato Civile una attenta lettura della guida allegata a cura di ASGI (in particolare da pag. 15 in poi) e della sezione dedicata alla cittadinanza del portale integrazione migranti, che linkiamo, in particolare alla sezione "giurisprudenza".
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... nza.aspx#6
A titolo esemplificativo riportiamo il caso pratico (oltrechè caso "limite") preso in considerazione dalla guida ASGI che fa riferimento anche a recente giurisprudenza:
"CASO PRATICO.
Uno straniero nato in Italia non è mai stato iscritto all’anagrafe e non ha mai posseduto un permesso di soggiorno. Solo poco prima della
maggiore età, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari e l’iscrizione all’anagrafe. Si è recato, tra il diciottesimo e il
diciannovesimo anno di età, presso il Comune di residenza per rendere la dichiarazione di cittadinanza producendo documentazione idonea a dimostrare la presenza effettiva sul territorio nazionale dalla nascita ai diciotto anni.
Sussistono le condizioni per l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992?
RISPOSTA
La giurisprudenza ha più volte riconosciuto, sia prima che dopo l’entrata in vigore dell’art. 33 D.L. n. 69/2013, la possibilità di invocare l’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992, per lo straniero che, essendo nato in Italia, possa dimostrare con ogni mezzo di prova la dimora continuativa in Italia. In particolare, si può fare riferimento, prima del D.L. 69/2013, alla sentenza della Corte d’Appello di Milano del 7 giugno 2012, n. 2758, e dopo il D.L. n. 69/2013, alla sentenza del Tribunale di Roma del 22 gennaio 2016, n. 1369."
- Allegati
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- ASGI-scheda-cittadinanza-straniero-nato-in-Italia-ex-art.-4-comma-2.pdf
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- adirmigranti
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Re: Richiesta cittadinanza italiana, ragazza albanese nata in Italia.
Gentile Adriana,
com'è andata con l'anagrafe? E' riuscita a sbloccare la cittadinanza?
Grazie per il riscontro.
Cordialmente.
com'è andata con l'anagrafe? E' riuscita a sbloccare la cittadinanza?
Grazie per il riscontro.
Cordialmente.