CITTADINANZA IURE SOLI: POSSIBILE PRESENTARLA SU DELEGA?
Inviato: mar gen 14, 2020 1:25 pm
Buongiorno a tutti e tutte,
buon anno nuovo e buon lavoro. Di seguito, vi sottopongo un quesito.
Di recente abbiamo avuto una discussione con il Comune di Pisa sulle modalità di presentazione della richiesta per la cittadinanza italiana "iure soli" (quella riguardante i minori nati in Italia, al compimento dei diciotto anni di età, ai sensi dell'art. 4 comma 1 legge 91/92).
Il problema riguarda un ragazzo che per gravi motivi (si trova accolto in una comunità terapeutica) non può presentarsi personalmente all'Ufficio di Stato Civile per esprimere la dichiarazione di volontà. Una signora italiana che segue questo ragazzo si era resa disponibile a sbrigare tutte le pratiche a suo nome, ma il Comune sostiene che la dichiarazione non può in alcun modo essere delegata a terzi. Come spesso accade (purtroppo) questa rigidità procedurale del Comune non è mai stata motivata con opportuni riferimenti normativi.
Facendo una piccola ricerca, tuttavia, ci è parso che non vi fosse alcun ostacolo normativo alla presentazione di una domanda tramite procura/delega.
L’art. 38, comma 3-bis, del DPR 445/2000 prevede che «il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni (...) può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo». Le «modalità di cui al presente articolo» sono quelle indicate nei commi precedenti, e in particolare al comma 3, in cui si dice che le istanze e le dichiarazioni «sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore».
Questa procedura è prevista per la presentazione di «istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni». Ora, la normativa qualifica come «dichiarazione» proprio la procedura da sbrigare allo stato civile per richiedere la cittadinanza iure soli (cfr. cfr. art. 3 comma 4 DPR 572/1993).
Non ci pareva dunque che vi fossero ostacoli a presentare la domanda tramite una procura speciale, e così abbiamo fatto (in allegato trovate la corrispondenza intrattenuta col Comune: ho cancellato ovviamente i dati sensibili relativi alla persona interessata).
Tuttavia, nella risposta del Comune (che trovate sempre in allegato), l'Ufficiale di Stato Civile sostiene che «dottrina e giurisprudenza consolidata non consentono l'esercizio dei diritti di cui sopra su delega». Non viene citato alcun testo di «dottrina», né alcuna sentenza: il Comune si limita a menzionare il formulario degli atti di Stato Civile predisposto dal Ministero dell'Interno, che a quanto mi risulta non è una fonte di diritto.
Vi chiedo dunque se esista effettivamente - come sostiene il Comune di Pisa - un ostacolo normativo alla presentazione della dichiarazione di volontà tramite delega/procura a terzi.
Grazie e a presto
Sergio Bontempelli
Coop. Gli Altri Pistoia
buon anno nuovo e buon lavoro. Di seguito, vi sottopongo un quesito.
Di recente abbiamo avuto una discussione con il Comune di Pisa sulle modalità di presentazione della richiesta per la cittadinanza italiana "iure soli" (quella riguardante i minori nati in Italia, al compimento dei diciotto anni di età, ai sensi dell'art. 4 comma 1 legge 91/92).
Il problema riguarda un ragazzo che per gravi motivi (si trova accolto in una comunità terapeutica) non può presentarsi personalmente all'Ufficio di Stato Civile per esprimere la dichiarazione di volontà. Una signora italiana che segue questo ragazzo si era resa disponibile a sbrigare tutte le pratiche a suo nome, ma il Comune sostiene che la dichiarazione non può in alcun modo essere delegata a terzi. Come spesso accade (purtroppo) questa rigidità procedurale del Comune non è mai stata motivata con opportuni riferimenti normativi.
Facendo una piccola ricerca, tuttavia, ci è parso che non vi fosse alcun ostacolo normativo alla presentazione di una domanda tramite procura/delega.
L’art. 38, comma 3-bis, del DPR 445/2000 prevede che «il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni (...) può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo». Le «modalità di cui al presente articolo» sono quelle indicate nei commi precedenti, e in particolare al comma 3, in cui si dice che le istanze e le dichiarazioni «sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore».
Questa procedura è prevista per la presentazione di «istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni». Ora, la normativa qualifica come «dichiarazione» proprio la procedura da sbrigare allo stato civile per richiedere la cittadinanza iure soli (cfr. cfr. art. 3 comma 4 DPR 572/1993).
Non ci pareva dunque che vi fossero ostacoli a presentare la domanda tramite una procura speciale, e così abbiamo fatto (in allegato trovate la corrispondenza intrattenuta col Comune: ho cancellato ovviamente i dati sensibili relativi alla persona interessata).
Tuttavia, nella risposta del Comune (che trovate sempre in allegato), l'Ufficiale di Stato Civile sostiene che «dottrina e giurisprudenza consolidata non consentono l'esercizio dei diritti di cui sopra su delega». Non viene citato alcun testo di «dottrina», né alcuna sentenza: il Comune si limita a menzionare il formulario degli atti di Stato Civile predisposto dal Ministero dell'Interno, che a quanto mi risulta non è una fonte di diritto.
Vi chiedo dunque se esista effettivamente - come sostiene il Comune di Pisa - un ostacolo normativo alla presentazione della dichiarazione di volontà tramite delega/procura a terzi.
Grazie e a presto
Sergio Bontempelli
Coop. Gli Altri Pistoia