Pds MSNA senza documenti

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Balleri.Barbara
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Pds MSNA senza documenti

Messaggio da Balleri.Barbara » lun ott 08, 2018 11:36 am

Vi chiedo indicazioni circa il seguente caso:
E' giunta al Servizio Sociale una ragazza reperita sul territorio che ha dichiarato di essere di origine NIgeriana e in minore età (dichiarava di avere 17 anni e 4 mesi ma senza avere nessun tipo di documento con sé).
Il servizio ha proceduto alla messa in protezione presso una comunità a dimensione familiare per minori e contestualmente alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il TM per la richiesta di valutazione di autorizzazione all'accertamento dell'età, al TM per l'apertura della TUtela, alla PRefettura per il trasferimento in struttura Sprar per minori, alla Direzione Generale dell'Immigrazione. Tutto questo alla fine del mese di luglio.

La procura della Repubblica presso il TM ha risposto con richiesta predisposizione del programma relativo alle misure di accoglienza del minore ma non ha risposto in merito all'autorizzione all'accertamento dell'età che quindi si presume non autorizzata.
Il TM ha proceduto con la nomina di Tutore il quale non ha ad oggi provveduto ad avanzare la richiesta di PDS, non ha preparazione su cosa deve fare.
La prefettura non ha prodotto risposta né la direzione generale dell'Immigrazione.

LA ragazza è stata ascoltata dalla scrivente in un colloquio svolto alla presenza di un mediatore linguistico ed ha riferito che quando è giunta in Italia è stata presa dal centro di accoglienza dove era stata inserita da una persona che l'avrebbe accompagnata da una signora che lei chiama "madame" in Francia dove sarebbe stata costretta a prostituirsi. Con una serie di contatti di compaesani sarebbe riuscita a scappare e arrivare in ITalia. Il suo racconto è frammentato e senza nessun riferimento circostanziato di nomi, località e periodi.

DI fatto ad oggi la ragazza è senza PDS.

Le mie domande sono relative alle competenze del tutore in questo ambito, alle condizioni per cui va richiesto di Pds per minore età alla questura piuttosto che alla CT per protezione internazionale, al colloquio previsto dall'art. 19-bis del D. Lgs 142/15 (dove si trova la procedura stabilta con Decreto del PResidente del Consiglio ivi indicata?), immagino che si possa comunque procedere alla richiesta di Pds anche in assenza di documenti ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento di pubblica sicurezza N. 400/A/2017/12.214.32

Grazie

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adirmigranti
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Re: Pds MSNA senza documenti

Messaggio da adirmigranti » lun ott 08, 2018 4:25 pm

Salve,
le confermiamo innanzitutto che il permeso può essere chiesto anche in assenza di documenti di identità;
a beneficio di tutti gli utenti linkiamo l'art 19-bis, D.Lgs. 142/2015:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 8#art19bis

In allegato la circolare da lei citata e la nota della Questura di Firenze del 6 ottobre 2017 "Permesso di soggiorno a minori stranieri non accompagnati" nella quale si dà conto delle nuove procedure alla luce delle modifiche di cui alla L. 47/2017.
In particolare l'art 10 della stessa afferma:

"Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione
1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell' articolo 346 del codice civile, ed e' valido fino al compimento della maggiore eta';
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell' articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.
"

Riteniamo che la locuzione "direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore" debba intendersi anche attraverso la struttura di accoglienza, così come il servizio sociale, in ogni caso nel più breve tempo possibile; consigliamo quindi di provvedere al più presto ad inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno con le modalità di cui alla nota della questura (chiedendo un appuntamento via pec se possibile), immaginando che gli altri passaggi prendano impulso dall'avvio del procedimento amministrativo di rilascio del permesso.

Chiedendole la cortesia di aggiornarci
cordiali saluti
Allegati
nota Questura di Firenze 6.10.2017 MSNA.pdf
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