Ricorso ex art. 31, c. 1, D.Lgs. 286/98: scheda e modello per la presentazione al Tribunale dei Minori

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adirmigranti
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Ricorso ex art. 31, c. 1, D.Lgs. 286/98: scheda e modello per la presentazione al Tribunale dei Minori

Messaggio da adirmigranti » lun dic 02, 2019 5:52 pm

L'art 31, c. 3, D.Lgs. 286/98 recita: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.”.

Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore, ai genitori, o eventualmente ad un altro parente, di ottenere un permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa; a tal proposito ricordiamo da un lato l'impossibilità di convertire tale permesso di soggiorno in uno per motivi di lavoro (vedi sentenza ​TAR Toscana, sez. II, n. 701 del 14 maggio 2019: http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... nore-.aspx), dall'altro che il permesso per assistenza minori ex art. 31, non è da annoverare tra i permessi di breve durata (come quello stagionale) che precludono la possibilità di ottenere il permesso UE per lungo soggiornanti, pur dovendo dimostrare tutte le altre condizioni richieste dalla legge (si veda sulla questione sent. Consiglio di Stato n° 1909 del 14 aprile 2015).

In allegato un modello di ricorso a disposizione degli operatori, semplice da compilare ma completo ed esaustivo, dato che l’istanza può essere presentata anche direttamente dai familiari presso la cancelleria del Tribunale per i minorenni, quindi senza che vi sia la necessità di farsi assistere da un legale; sul tema la giurisprudenza è ormai piuttosto consolidata ma è consigliabile rivolgersi quantomeno ai servizi sociali per avere una idea più chiara di quello che può essere l'orientamento attuale del Tribunale dei Minori competente.

Una volta ottenuto il decreto che autorizza la permanenza i familiari dovranno rivolgersi alla Questura (in base al comune di domicilio o residenza) ai fini del rilascio del PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI (fonte: https://questure.poliziadistato.it/stat ... df?lang=it) Agg.to 10/2018
DOCUMENTI DA PRESENTARE
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA IN ORIGINALE E PORTATA IN FOTOCOPIA AL FINE DELL’ACQUISIZIONE DELL’ISTANZA.
1. Modulo di richiesta compilato (Mod. 209 reperibile presso gli Uffici della Questura);
2. Copia di tutte le pagine del passaporto in corso di validità scritte o timbrate. Al momento della presentazione allo sportello deve essere esibito il passaporto originale;
3. N° 4 fotografie formato tessera;
4. Marca da bollo da euro 16,00;
5. Decreto emesso dal Tribunale dei Minori;
6. Certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità;
7. Bollettino di versamento di euro 40+30,46 (per soggiorni di 1 anno) o euro 50+30,46 (per soggiorni di 2 anni) in base all'autorizzazione prevista nel decreto.

Con la speranza di aver fornito un utile strumento agli utenti del portale,
Vi auguriamo buon lavoro
Allegati
ricorso ARTICOLO 31, c. 3, DLGS 286-98 genitori.pdf
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