DECRETO 7 maggio 2024: Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri

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adirmigranti
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DECRETO 7 maggio 2024: Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri

Messaggio da adirmigranti » mer mag 08, 2024 12:19 pm

Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (24A02369) (GU Serie Generale n.105 del 07-05-2024)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l'art. 2-bis,
che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno
e della giustizia, l'adozione di un elenco dei Paesi di origine
sicuri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di
attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 17 marzo 2023, adottato di concerto con
il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 72 del 25 marzo 2023,
che stabilisce una lista di Paesi di origine sicuri per richiedenti
protezione internazionale;
Considerata la necessità di effettuare l'aggiornamento periodico
della lista dei Paesi di origine sicuri ai sensi dell'art. 2 del
decreto 17 marzo 2023;
Visto l'appunto n. MAECI_1311_06/05/2024_0056895-I del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale
sono state trasmesse le schede contenenti le determinazioni
relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh,
Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d'Avorio,
Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco,
Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;
Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle
disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili
dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo
richiedente protezione internazionale a prescindere dal Paese di
provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all'art.
2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008;

Decreta:

Art. 1

Paesi di origine sicuri

1. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania,
Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde,
Colombia, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo,
Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal,
Serbia, Sri Lanka e Tunisia.
2. Nell'ambito dell'esame delle domande di protezione
internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata
alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di
origine indicate nell'istruttoria di cui in premessa.
fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 4A02369/SG

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