Il permesso di soggiorno per calamità naturale è previsto dall’articolo 20 bis del Testo Unico dell’Immigrazione (D.lgs. n. 286/98). Si tratta di un permesso introdotto dal DL 113/2018, successivamente modificato e ampliato grazie al DL n. 130/2020.
A quali condizioni si può ottenere un permesso per calamità naturali?
Il permesso di soggiorno per calamità naturali è un permesso che viene rilasciato allo straniero già presente in Italia che non può far rientro nel proprio Paese di origine a causa di una situazione di grave calamità che non consente il rientro in patria e la permanenza in condizioni di sicurezza.
Il nuovo art. 20-bis richiama un generico riferimento alla gravità dell’evento che costituisce di per sé la ragione reale di non voler tornare nella zona colpita. L’intento è consentire il rilascio di tale permesso “ in ogni ipotesi in cui il contesto socio-ambientale sia talmente degradato da esporre l’individuo al rischio di veder azzerati i suoi diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione, o comunque di vederli ridotti al di sotto della soglia del loro nucleo essenziale e ineludibile» (ordinanza della Cassazione sez. II, n. 5022/2021)
A chi si richiede un permesso per calamità naturali?
Il permesso va richiesto all’Ufficio Immigrazione della questura competente per territorio. Non è necessario essere già in possesso di un permesso di soggiorno.
In base alla circolare del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2019, il questore una volta ricevuta la domanda, può farsi parte attiva nella richiesta di informazioni presso le competenti Autorità diplomatico consolari, allo scopo di accertare l’esistenza dello “stato di calamità” esistente nell’area geografica da cui lo straniero proviene. Il permesso può essere concesso non solo, come in precedenza, quando nell’area di provenienza del richiedente vi sia una situazione di eccezionale e contingente calamità, ma anche nel caso di una semplice e non necessariamente transitoria, gravità della situazione (Cass. civ., sez. I, ordinanza del 4 febbraio 2020, n. 2563).
Quanto ci vuole per ottenere un permesso per calamità naturali?
Il rilascio del permesso dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla domanda (all’art. 5, comma 9, del testo unico), non richiedendo un’istruttoria lunga e approfondita trattandosi di calamità naturali le cui conseguenze si presume possano essere facilmente accertate, come nel caso di un terremoto (TAR Marche, Sez. I, sentenza del 6 dicembre 2021, n. 839).La richiesta di informazioni alle autorità diplomatiche consolari del Paese di origine non è obbligatoria e le questure possono procedere anche autonomamente sulla base della propria discrezionalità.
Quanto dura il permesso per calamità naturali?
Il permesso di soggiorno rilasciato per calamità naturale ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamità. Il permesso è valido solo nel territorio nazionale.
È possibile lavorare con un permesso per calamità naturali? È possibile convertirlo in un permesso per lavoro?
Si tale permesso consente di svolgere attività lavorativa ed è convertibile in un permesso per motivi di lavoro.
fonte e links:
https://www.integrazionemigranti.gov.it ... ha-diritto