Cassazione: Chi entra in Italia ha diritto a informativa completa ed effettiva sull’asilo dal primo contatto con polizia

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adirmigranti
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Cassazione: Chi entra in Italia ha diritto a informativa completa ed effettiva sull’asilo dal primo contatto con polizia

Messaggio da adirmigranti » gio dic 21, 2023 12:00 pm

La Pubblica Amministrazione ha il dovere di documentare “i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata”. Non bastano le informazioni contenute nel cd. foglio notizie sbarco né la clausola di stile abitualmente inserita nei decreti di respingimento. ASGI: La pronuncia, con estrema chiarezza e linearità, corona un ragionamento sviluppato da tempo anche dalla nostra associazione.

La Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, con sentenza n. 32070 del 20.11.23 (Presidente, dott. A. Valitutti, Rel. Dott.ssa R. E.A. Russo, proc. 247/2023 r.g. XXX, con Avv. M. Veglio/Ministero dell’Interno, intimato) ha stabilito principi di estrema importanza in tema di diritto all’informativa in materia di protezione internazionale, collocandone l’adempimento sin dal primo contatto con le forze di polizia di frontiera e ponendo, conseguentemente, tale diritto all’interno del più ampio quadro normativo relativo anche al diritto all’accoglienza dei richiedenti asilo.

Gli argomenti espressi possono essere così sintetizzati:

– l’obbligo di garantire un’informativa “completa ed effettiva” va assolto in favore di tutti i cittadini stranieri giunti in Italia sin dal primo momento in cui sono condotti negli hotspot e non solo verso coloro che manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale;

– tale obbligo costituisce un adempimento preventivo necessario ad “assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo”;

– devono considerarsi insufficienti e/o irrilevanti, ai fini di cui sopra, le informazioni contenute nel cd. foglio notizie sbarco, trattandosi di “dichiarazione fatta “al buio” e cioè prima di essere adeguatamente informato sulle possibili alternative che assicura l’ordinamento in esito all’accertamento della identità del migrante e delle ragioni della migrazione”;

– parimenti insufficiente e/o irrilevante è la clausola di stile abitualmente inserita nei decreti di respingimento, secondo cui lo straniero “è stato compiutamente informato in conformità con la Direttiva 2008/115/CE”, trattandosi di “mera formula stereotipata, priva di appropriati riferimenti normativi e di contenuti effettivi”;

– la Pubblica Amministrazione ha il dovere di documentare “i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite”.

La pronuncia, con estrema chiarezza e linearità, corona un ragionamento sviluppato da tempo anche dalla nostra associazione, rendendo attuale e ravvivando con argomentata motivazione alcune precedenti pronunce, che prendono le mosse dalla ordinanza Cass. n. 5926 del 25/03/2015 e passano per gli sviluppi ulteriori di quella prima pronuncia (Cass. n. 10743 del 03/05/2017 e poi Cass. n. 12592 del 10/05/2023).

Inoltre fa corretto uso di alcune importanti decisioni della CEDU, tra cui quella del 15 dicembre 2016 (ricorso n. 16483/12 – Causa Khlaifia e altri c. Italia) e la più recente sentenza del 30 marzo 2023 (ricorso n. 21329/18 – J.A. e altri contro Italia).

L’ampio ragionamento e il ricco iter motivazionale espressi dalla Corte di Cassazione combaciano con gli argomenti avanzati anche in ambito dottrinario e di cui abbiamo dato conto nel recente passato (cfr. D. Belluccio, Richiedente asilo o persona straniera irregolare: se il confine è nel silenzio. Nota a Corte di cassazione civile, sez. VI-1, ord. n. 10743 del 24.2/3.5.2017, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo 2, 2017; G. Savio, Il trattamento riservato ai migranti sbarcati sulle coste italiane. Obbligo di identificazione e di informazione nell’approccio hotspot, giugno 2018, in www.asgi.it).

Con la sentenza che pubblichiamo, dunque, la Corte di Cassazione fornisce una ragionata articolazione di differenti questioni, affrontando direttamente anche aspetti molto concreti e pratici della vicenda che risulteranno di utile applicazione in ambito amministrativo e giudiziario.

Di seguito i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione:

– “Ai sensi dell’art. 10 ter del D.lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata”.

– “Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite”.
fonte: https://www.asgi.it/asilo-e-protezione- ... formativa/
Allegati
Cassazione sent. 32070 del 20.11.23.pdf
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