La legge di bilancio prevede anche la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione temporanea in permessi per motivi di lavoro
Con il voto favorevole oggi della Camera si è concluso l’iter di approvazione della legge di bilancio 2024, che sarà in vigore dal prossimo 1° gennaio.
Tra le novità in arrivo vi è la proroga delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione in fuga dall’Ucraina. In particolare:
- l’articolo 1, commi 389 e seguenti, prevedono la proroga dello stato di emergenza in Italia fino al 31 dicembre 2024 e una connessa autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l’anno 2024. Sono conseguentemente prorogate le misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle regioni per l’assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome. Si prevede che le risorse disponibili a tal fine siano ripartite e rimodulate tra le diverse misure sulla base delle effettive esigenze con ordinanze di protezione civile.
- l’articolo 1, commi 395-396, prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2024 della validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall’Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell’Unione europea della protezione temporanea. Un’importante novità riguarda l’introduzione della possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro dei permessi di soggiorno per protezione temporanea. La norma in proposito richiama l’applicabilità dell’art. 5, co. 2-ter, del TU in materia di immigrazione, che prevede il versamento di un contributo economico per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno. Il titolari di protezione temporanea non rientrano, pertanto, tra le categorie esentante dall’obbligo del versamento di tale contributo (variabile tra i 40 e i 50 euro).
La norma approvata ribadisce che i permessi di soggiorno per protezione temporanea perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2024 in presenza dell’adozione da parte dell’Unione europea della decisione di cessazione della protezione temporanea. Si ricorda, in proposito che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, nel disciplinare l’applicazione in Italia della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina, prevede all’articolo 2 che il Questore del luogo in cui la persona sfollata è domiciliata rilasci un permesso di soggiorno di durata annuale che può essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un massimo di un anno, salvo il caso in cui intervenga nel frattempo una decisione del Consiglio dell’Unione europea di revoca dello status di protezione temporanea. La scadenza originaria di tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione temporanea era fissata al 4 marzo 2023, in coerenza con la decisione del Consiglio dell’Unione europea. Successivamente la durata dei permessi è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal decreto legge n. 16/2023 (art. 2), che in più in generale ha autorizzato la prosecuzione delle misure di accoglienza e assistenza in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa a tutto il 2023. Con la norma appena approvata, la durata dei permessi di soggiorno per protezione temporanea è fissata ex lege al 31 dicembre 2024, mentre in base al DPCM del 28 marzo 2022 la durata avrebbe potuto essere estesa, per effetto delle due proroghe semestrali automatiche, al massimo fino al 4 marzo 2024.
fonte:
https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... temporanea