PSE motivi umanitari e diritto al sistema di accoglienza SPRAR
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PSE motivi umanitari e diritto al sistema di accoglienza SPRAR
E' possibile attualmente chiedere l'assegnazione in un progetto SPRAR per un titolare di PSE motivi umanitari in base all'entrata in vigore del decreto legge del 4 ottobre 2018, N 113?
- adirmigranti
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Re: PSE motivi umanitari e diritto al sistema di accoglienza SPRAR
Sulla base delle modifiche di cui al D.L. 113/2018 il permesso per motivi umanitari viene eliminato del tutto, motivo per il quale è sicuramente buona prassi consigliare agli utenti di volerlo convertire il prima possibile e/o comunque alla scadenza.
Per quanto riguarda l'accoglienza con un permesso per motivi umanitari:
"Il d.l. 113/18 ha stabilito che che potranno accedere allo SPRAR solo:
i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria);
i minori non accompagnati;
i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile;
i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.
Non potranno più accedere allo SPRAR, invece:
i richiedenti asilo;
i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (regime transitorio) rilasciato in seguito a decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione territoriale prima del 5.10.18;
i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale." (vedi pag. 20 della guida ASGI in allegato).
Per rispondere alla sua domanda, sempre che sia relativa ad una persona specifica e non ad un suo quesito in generale (nel qual caso legga attentamente la guida allegata) sarebbero rilevanti alcuni dettagli fondamentali:
Quando ha fatto richiesta di asilo l'interessato?
Quando ha ottenuto il permesso per motivi umanitari e su quali circostanze?
Che tipo di accoglienza ha ricevuto fino ad oggi?
L'interessato ha un lavoro attuale? Ha una C.U. 2018 o un mod. UNICO?
in attesa di eventuali suoi aggiornamenti,
cordialmente
Per quanto riguarda l'accoglienza con un permesso per motivi umanitari:
"Il d.l. 113/18 ha stabilito che che potranno accedere allo SPRAR solo:
i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria);
i minori non accompagnati;
i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile;
i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.
Non potranno più accedere allo SPRAR, invece:
i richiedenti asilo;
i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (regime transitorio) rilasciato in seguito a decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione territoriale prima del 5.10.18;
i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale." (vedi pag. 20 della guida ASGI in allegato).
Per rispondere alla sua domanda, sempre che sia relativa ad una persona specifica e non ad un suo quesito in generale (nel qual caso legga attentamente la guida allegata) sarebbero rilevanti alcuni dettagli fondamentali:
Quando ha fatto richiesta di asilo l'interessato?
Quando ha ottenuto il permesso per motivi umanitari e su quali circostanze?
Che tipo di accoglienza ha ricevuto fino ad oggi?
L'interessato ha un lavoro attuale? Ha una C.U. 2018 o un mod. UNICO?
in attesa di eventuali suoi aggiornamenti,
cordialmente
- Allegati
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- DL-113-18_permessi-di-soggiorno_Scheda ASGI-per-operatori_31.10.18.pdf
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