accesso s.s.n. nelle more del rilascio del permesso

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Giovannetti.Enrico
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accesso s.s.n. nelle more del rilascio del permesso

Messaggio da Giovannetti.Enrico » lun apr 15, 2019 12:50 pm

cittadino straniero a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, affetto da grave malattia, non riesce ad avere accesso alle medicine salvavita di cui ha bosogno, causa i tempi lunghi necessari per il rilascio del permesso di soggiorno da parte della questura.
si è recato alla questura ma ha solo ottenuto un appuntamento per il deposito dei documenti necessari al rilascio del permesso di soggiorno a luglio 2019.
non è neppure in possesso di ricevuta.
la asl competente in mancanza del permesso non può rinnovare la tessera sanitaria e di conseguenza lo straniero non può avere accesso alle sue medicine salvavita.

cosa è possibile fare per fargli ottenere le medicine nelle more del rilascio di soggiorno?

saluti

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adirmigranti
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Re: accesso s.s.n. nelle more del rilascio del permesso

Messaggio da adirmigranti » mer apr 17, 2019 2:55 pm

Salve,
date le informazioni fornite riteniamo assolutamente illegittimo da parte della ASL da un lato negare l'assistenza sanitaria al titolare di protezione internazionale riconosciuta, seppur in attesa del rilascio del permesso conseguente, dall'altro non fornire per iscritto le motivazioni per le quali la ASL intenda negare tale diritto; è assolutamente pacifico peraltro che le cure necessarie, urgenti e/o continuative dovranno essere garantite anche ai titolari di STP, quindi a stranieri irregolarmente presenti, motivo per il quale non si capisce come sia possibile negare la continuazione delle cure a chi invece, regolarmente presente, è iscritto obbligatoriamente al SSR e ha diritto alla continuazione di tale iscrizione nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno (anche quello semestrale per richiesta asilo, a maggior ragione se vi è il riconoscimento dello status di rifugiato!).

Ricordiamo infatti che la ASL prima di negare l'iscrizione a chi ne ha diritto dovrebbe quantomeno accertarsi con la questura che l'interessato per l'appunto abbia perso la regolarità del soggiorno, piuttosto che abbia prodotto documentazione falsa (cosa che comporterebbe al contrario una denuncia).

Come si evince chiaramente dalle linee guida della regione Toscana del 2014:
"1.qualora i richiedenti asilo siano trattenuti presso i centri di identificazione per
un periodo massimo di 20 giorni, come introdotto dalla legge 189/2002, o, nel
periodo intercorrente tra l'ingresso in Italia e la richiesta del permesso di
soggiorno, questi vengono di fatto assimilati agli stranieri irregolari e hanno
diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative per malattia o infortunio, erogate dal SSN, non avendo
diritto all'iscrizione al SSN, fino alla richiesta di permesso di soggiorno come
richiedenti asilo;
2.qualora la Commissione non riconosca lo status di rifugiato e non rilasci un
permesso di soggiorno per motivi umanitari, se il soggetto, a seguito del ritiro del
permesso di soggiorno per richiesta d'asilo decida di rimanere, esso viene
considerato irregolare;
3.qualora il soggetto abbia presentato ricorso avverso la decisione della
Commissione, manterrà, fino alla soluzione della controversia, il diritto
all'iscrizione al SSN.
Una volta ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiati, essi godono del
diritto di soggiorno in Italia, che consente loro di lavorare, accedere agli studi,
iscriversi al sistema sanitario nazionale ed eventualmente dell’assistenza sociale.
Dopo 5 anni di residenza, possono chiedere la cittadinanza italiana.
"

vedi pag. 25 delle linee Guida: http://www2.immigrazione.regione.toscan ... it2014.pdf

Siamo pertanto a chiederLe di voler intervenire direttamente con la ASL, ponendo alla loro attenzione i rilievi sopra esposti, aggiornandoci se dal caso fosse ritenuto necessario un ns. intervento diretto.

Cordialmente

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