ASGI: L’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo

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adirmigranti
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ASGI: L’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo

Messaggio da adirmigranti » gio mar 26, 2020 2:30 pm

Sono ormai numerose le pronunce giudiziarie che riconoscono il diritto del richiedente asilo alla iscrizione anagrafica: tutte hanno affermato una interpretazione dell’art. 13 DL 113/18 secondo la quale l’affermazione ivi contenuta secondo la quale il permesso di soggiorno per richiesta asilo “non costituisce titolo” per l’iscrizione anagrafica avrebbe soltanto l’effetto di far venire meno il “regime speciale” introdotto dall’art. 8 DL. 17.2.17 n.13 conv. in L. 13.4.17 n. 46 (secondo il quale i richiedenti asilo venivano iscritti all’anagrafe sulla base della dichiarazione del titolare della struttura ospitante) e riportare il richiedente al regime ordinario: quello cioè della verifica della dimora abituale, come previsto anche per il cittadino italiano, al quale lo straniero regolarmente soggiornante è parificato ai sensi dell’art. 6, comma 7 TU immigrazione.

Qui in calce (vedi link sottostante) offriamo la rassegna aggiornata a febbraio 2020 dei provvedimenti giudiziari che hanno deciso in questo senso. Numerose altre azioni sono pendenti presso vari Tribunali e provvederemo al periodico aggiornamento.

Per quanto noto, ad oggi i provvedimenti che hanno invece rigettato le domande dei richiedenti sono solo tre, due del Tribunale di Trento e una del Tribunale di Torino.

Nello stesso tempo, sono quattro i Tribunali che hanno invece ritenuto che la norma effettivamente precluda l’iscrizione, ma che tale divieto sia in contrasto con numerose norme costituzionali e in primo luogo con l’art. 3 della Costituzione italiana perché sarebbe irragionevole riservare al solo richiedente asilo un diverso trattamento, stante il suo pieno titolo di soggiornare sul territorio nazionale, senza che possa essergli attribuita quella specifica condizione di “precarietà” (diversa e ulteriore rispetto a quella di qualsiasi altro titolo di soggiorno) che secondo il Ministero giustifica il diverso trattamento.

Dello stesso avviso è un altro Giudice milanese che ha di recente rinviato la decisione in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, ritenendo non condivisibile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 13 DL 113/2018.

Va, infine, ricordato che sia il tribunale di Firenze che quello di Bologna hanno ritenuto inammissibile il reclamo del Ministero dell’Interno contro la decisione del Tribunale che aveva affermato il diritto del richiedente asilo all’iscrizione anagrafica. Il Ministero aveva lamentato di non essere stato coinvolto nelle cause ritenendo di essere parte necessaria.
fonte: https://www.asgi.it/asilo-e-protezione- ... sprudenza/

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