Nota a cura dell’Altro diritto-Onlus su Circolare Ministero dell’Interno 3393 del 18/03/2020

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adirmigranti
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Nota a cura dell’Altro diritto-Onlus su Circolare Ministero dell’Interno 3393 del 18/03/2020

Messaggio da adirmigranti » ven mar 27, 2020 3:18 pm

La Circolare del Ministero dell’Interno prot. n 3393 emessa in data 18/03/2020, nel fornire indicazioni sugli interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio, ha introdotto un’importante possibilità per gli Enti Gestori dell’accoglienza.

In particolare, si legge che il preminente interesse pubblico determina “la necessità di assicurare la prosecuzione anche a coloro che non hanno più titolo a permanere nei centri”.

Questa previsione consente non solo di mantenere in accoglienza tutti gli ospiti già presenti nella struttura, nei cui confronti si applica tra l’altro la sospensione per cui i permessi di soggiorno che siano in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile rimangono validi fino al 15 giugno (ex art. 103 DL 18/2020), ma di richiedere alla Prefettura la possibilità di riammettere all'interno dell’accoglienza quegli ospiti per cui, ad esempio, era stata disposta la cessazione o la revoca perché svolgevano attività lavorativa e che hanno perso il lavoro o non stanno più lavorando.
Ci sono primi riscontri in questo senso in alcune Prefetture italiane. In generale, in tutte le circostanze in cui sia possibile valutare che il preminente interesse pubblico possa essere soddisfatto riammettendo in accoglienza persone che hanno avuto revoche o cessazioni e che non si trovino in condizioni di sicurezza personale (ad es. senza fissa dimora) o tali da non poter garantire la salute pubblica, invitiamo gli Enti Gestori a fare una valutazione caso per caso e richiedere alla Prefettura di ripristinare l’accoglienza. Per tutte queste ipotesi, nel caso di riammissione, può essere richiesta la rispettiva copertura economica necessaria.

La Circolare rende esplicito infatti che “al fine di far fronte al necessario incremento dell’erogazione di servizi di accoglienza, nonché alla necessità di acquisto di dispositivi di protezione individuale, può procedersi, ai sensi dell’art.106 del codice degli appalti, alla modifica delle convenzioni in corso di esecuzione, mediante atti aggiuntivi alle convenzioni stesse, stipulati secondo le indicazioni contenute nella circolare n.2817, del 4 febbraio 2020, riguardante taluni profili applicativi del nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura dei bene e servizi relativi alla gestione dei centri di accoglienza, approvato con d.m. 20 novembre 2018.

al link la notizia pubblicata dalla Regione Toscana: http://accoglienza.toscana.it/-/covid-1 ... -soggiorno
Allegati
Circolare Ministero Interno 3393 del 18.03.20.pdf
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