LA CORTE COST. RESPINGE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RELATIVE AL D.L. 36/2025 IN MATERIA DI CITTADINANZA

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adirmigranti
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LA CORTE COST. RESPINGE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RELATIVE AL D.L. 36/2025 IN MATERIA DI CITTADINANZA

Messaggio da adirmigranti » gio mar 12, 2026 5:39 pm

LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE LE QUESTIONI
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RELATIVE AL
DECRETO-LEGGE 36/2025 IN MATERIA DI CITTADINANZA


In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa rende noto
che la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad
oggetto l’articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge
numero 74 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».

Tale decreto stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedono la
trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza, «è considerato non avere mai
acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di
entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza
», a meno
che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in
via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59
del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento
della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato
residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della
cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

La Corte ha dichiarato non fondate le censure con le quali il Tribunale di Torino,
invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava, da un lato, l’arbitrarietà della
distinzione tra coloro che hanno chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del
28 marzo 2025 e coloro che l’hanno chiesto dopo, dall’altro, la lesione dei diritti
quesiti, ritenendo che la norma in esame determinerebbe una «revoca implicita della
cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto
intertemporale
».

La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione
dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 20 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che attribuiscono la cittadinanza
dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione
dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del
1948, secondo il quale «[n]essun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza
».

Infine, è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per violazione
dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (CEDU), secondo il quale «[n]essuno può essere
privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino
».

Roma, 12 marzo 2026
fonte: https://www.cortecostituzionale.it/

link al video udienza 11.03.2026 Cittadinanza: https://player.vimeo.com/video/1172546157

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