"I suoi familiari vivono in Italia con lei? Se vivono altrove perché?"

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adirmigranti
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"I suoi familiari vivono in Italia con lei? Se vivono altrove perché?"

Messaggio da adirmigranti » gio mar 11, 2021 3:43 pm

La quinta domanda del questionario da inviare con l'istanza di cittadinanza per naturalizzazione sembra mirare ad una valutazione dei rapporti familiari ed in particolare ai motivi per i quali il coniuge e i figli non siano stati ricongiunti dal richiedente.

Tale valutazione inerisce il livello di integrazione sociale dell'istante e può determinare il rigetto dell'istanza: a tale proposito alleghiamo la sentenza del Tar lazio n° 11224/2015 che rigetta il ricorso avverso il diniego e la successiva del Consiglio di Stato n° 3819/2016, che conferma la decisione del TAR.

Di seguito si riportano alcuni passaggi delle due sentenze:

Tar lazio n° 11224/2015
L’art.9 della legge n.91 del 1992 afferma che la cittadinanza “può essere concessa” ed i termini “può” e “concessa” sottolineano il carattere altamente discrezionale del provvedimento (rientrante secondo la tradizionale ed uniforme interpretazione della dottrina tra quelli di alta amministrazione: in giur., in tal senso, cfr., ex plurimis, Cons.St. IV, sez. n.3006 del 2011 e n. 4748 del 2008). I requisiti prescritti dall’art.9 costituiscono, pertanto, solo i presupposti che consentono di avanzare l’istanza di naturalizzazione al cui accoglimento si possono, forse ed al più, ravvisare aspettative giuridicamente tutelate (cfr., in tal senso, Cons.St., IV, n.798 del 1999).

E ciò in quanto al conferimento dello status civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una capacità alla quale si ricollegano anche doveri che non è territorialmente limitata e cui sono speculari determinati obblighi di facere gravanti sullo Stato comunità (cfr. su tale principio, Cons.St. n.3006/2011 cit., n. 196 del 2005).

Dunque la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principio ex multis, Cons.St. IV; n.798 del 1999).

(...) La sintesi che può trarsi da tali principi è quella per cui l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità e sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile (come condivisibilmente ebbe a precisare il Consiglio di Stato in un parere che, sebbene del 19.1.1956, conserva integra la sua attualità) nonché di un serio sentimento di italianità che escluda interessi personali e speculativi sottostanti alla concessione dello status di cui trattasi: concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa.

In tale contesto valutativo, allora, appare razionale, logico e non censurabile il giudizio negativo dell’amministrazione che, lungi dal presentarsi come invasivo delle scelte affettive e coniugali dell’istante, prende atto che un soggetto che - sebbene si trova in Italia dal 1987, ha più di sessanta anni, ha un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, svolge regolare attività lavorativa, percepisce un reddito che negli anni dal 2008 al 2010 ha oscillato tra €17.268,70 (Cud 2009) ed €19.333,93 (Cud.2011) (ved. all.n.3 della Resistente concernente i dati informativi forniti dalla Questura di Milano), e dunque un reddito non inferiore a quello di una larga fetta della popolazione italiana, vive con un nipote in un appartamento di proprietà comunale, non risulta avere nel territorio nazionale una c.d. “famiglia di fatto”, - non avverte o quantomeno non ha mai manifestato l’intendimento di ricongiungersi nel Paese nel quale si sente totalmente integrato e che ha eletto a centro di riferimento dei suoi interessi personali, sociali e professionali (al punto di chiedere di acquisirne il relativo status civitatis) al proprio nucleo familiare di origine ed appartenenza.

E’ dunque del tutto condivisibile il dubbio che, in presenza di dette circostanze, la richiesta di naturalizzazione avanzata non sia convintamente contraddistinta da un serio sentimento di italianità che escluda interessi personali e speculativi (quali, ad esempio, quelli di poter fruire della protezione diplomatica e consolare italiana in qualsiasi parte del mondo; ovvero di poter trasmettere la cittadinanza così conseguita ai figli minori, ecc.) sottostanti alla concessione dello status di cui trattasi. Né tale giudizio si rivela inadeguato sotto l’aspetto motivazionale; al riguardo la discrezionalità dell'Amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, condotto sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale sotto ogni profilo comportamentale.
Consiglio di Stato n° 3819/2016
Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana è sindacabile per i suoi eventuali profili di eccesso di potere (ad es. per travisamento dei fatti o inadeguata motivazione), ma è insindacabile per i profili di merito della valutazione dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 agosto 2016, n. 3696; Sez. III, 11 marzo 2016, n. 1874; Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3006; Sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5103).
Nella specie, l’Autorità amministrativa – sulla base di una adeguata motivazione e a seguito di una adeguata istruttoria – ha tenuto conto delle
circostanze risultanti alla data di emanazione del contestato diniego, attribuendo rilievo alla mancanza di forti legami dell’interessato nel territorio nazionale e alla mancata prova della sua integrazione ‘nel tessuto sociale’.
Con una valutazione di merito insindacabile in questa sede, l’Amministrazione ha ragionevolmente constatato la labilità dei rapporti
dell’appellante con la comunità nazionale, desumibile dal fatto che i componenti della sua famiglia si trovano nel suo Paese d’origine, con ciò
attribuendo rilevanza ad un dato oggettivo, da cui risulta il suo mancato inserimento nella comunità italiana (Cons. Stato, Sez. I, 4 maggio 1966, n.
914/66).
Allegati
Tar Lazio sent. n. 11224_2015 familiari estero no integrazione.pdf
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Consiglio di Stato n. 3819_2016 famiglia all'estero no integrazione.pdf
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