Si riportano alcuni passaggi della sentenza (in allegato):
Nell'ambito valutativo rientra anche l'accertamento della sufficienza del reddito dell'aspirante allo status a garantirne il sostentamento, in quanto lo
straniero con il provvedimento concessorio viene inserito a pieno titolo nella collettività nazionale ed acquisisce tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, tra i quali il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.
(...)
Più in particolare, l'amministrazione ha preso come parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3 del d.l. 25.11.1989, n. 382, convertito in l. 25.1.1990, n. 8, confermato dall'art. 2, comma 15, l. 28.12.1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, ritenuto un idoneo indicatore del livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale.
(...)
L’utilità e la legittimità del criterio vengono tuttavia meno se, come nel caso di specie, l’amministrazione pretende di applicarlo in relazione a soggetti che non versano nelle medesime condizioni e che pertanto non sono equiparabili.
Pretendere che un soggetto invalido sottoposto a tutela, con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua possa e
debba esprimere, ai fini della concessione della cittadinanza, una capacità reddituale identica rispetto a quella richiesta allo straniero abile al lavoro e nel pieno delle proprie facoltà fisiche e mentali, si porrebbe in insanabile contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, oltre che con la normativa unionale e sovranazionale invocata dal ricorrente.
(...)
La sintesi che può trarsi da tali principi è quella per cui l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando quest'ultimo
dimostri di possedere ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità e sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile, nonché di un serio sentimento di italianità che escluda interessi personali e speculativi sottostanti alla richiesta di naturalizzazione (Consiglio di Stato, sent. nr. 03121/2019).