Cittadinanza per matrimonio: rigetto per mancanza di documenti. atto endoprocedimentale?

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adirmigranti
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Cittadinanza per matrimonio: rigetto per mancanza di documenti. atto endoprocedimentale?

Messaggio da adirmigranti » gio nov 23, 2023 11:38 am

Rigetto dell’istanza da parte della prefettura per mancanza di documenti. Esclusione della sua esclusiva natura di atto endoprocedimentale.

L’ordinanza del Tribunale di Bologna qui esaminata muove da una fattispecie spesso ricorrente giungendo ad un inquadramento innovativo. Si tratta in particolare di un ricorso, presentato da una cittadina straniera maritata ad un cittadino italiano, contro il rigetto della propria istanza di acquisto della cittadinanza ad opera della prefettura locale, motivato dalla mancata esibizione di alcuni documenti, quali ad esempio il certificato penale del Paese di origine e la mancanza del titolo attestante la conoscenza della lingua italiana. Tale rifiuto, pur non debitamente notificato, era giunto a conoscenza della ricorrente, la quale si era successivamente trovata nell’impossibilità di provare la correttezza delle proprie allegazioni a causa di una sorta di sbarramento da parte del sistema telematico che da tempo presiede a tutta la procedura. Veniva perciò impugnata la comunicazione della prefettura contenente l’atto di rigetto al quale il Ministero dell’interno, intervenuto in giudizio, attribuiva la natura di atto endoprocedimentale e come tale non soggetto ad autonoma impugnazione. Il Tribunale, contestando i vari motivi esposti dal Ministero stesso, giunge invece a conclusioni opposte, ovvero alla qualificazione dell’atto come provvedimento espresso di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990, in quanto pienamente e immediatamente lesivo della sfera giuridica della destinataria. A sostegno di questa tesi, si cita il consueto avviso dell’Amministrazione relativo alla possibilità di ripresentare nuovamente l’istanza di concessione anche il giorno successivo a quello del rifiuto, integrando opportunamente la documentazione richiesta. Un simile invito ad una nuova istanza, senza possibilità di integrare quella precedentemente presentata, dimostra la presenza di un atto amministrativo definitivo, come tale soggetto all’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria (identificata nella competente sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE), in quanto relativo all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, ovvero a un diritto soggettivo perfetto, da accertare in base alla sussistenza dei presupposti di legge. D’altro canto, la tempestività del ricorso viene – audacemente – giustificata dalla mancata decorrenza del termine, non essendo mai stato notificato l’atto di rigetto. Dopo aver esaminato la sussistenza dei requisiti prescritti dagli artt. 5 e 6 nonché dall’art. 9.1 (sullo specifico aspetto della conoscenza della lingua italiana) della l. n. 91/1992, il giudice dispone l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio a favore dell’interessata.
fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadin ... e-apolidia
Allegati
ordinanza Trib. Bologna 20.9.2023.pdf
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