Buongiorno a tutti e tutte,
buon anno nuovo e buon lavoro. Di seguito, vi sottopongo un quesito.
Di recente abbiamo avuto una discussione con il Comune di Pisa sulle modalità di presentazione della richiesta per la cittadinanza italiana "iure soli" (quella riguardante i minori nati in Italia, al compimento dei diciotto anni di età, ai sensi dell'art. 4 comma 1 legge 91/92).
Il problema riguarda un ragazzo che per gravi motivi (si trova accolto in una comunità terapeutica) non può presentarsi personalmente all'Ufficio di Stato Civile per esprimere la dichiarazione di volontà. Una signora italiana che segue questo ragazzo si era resa disponibile a sbrigare tutte le pratiche a suo nome, ma il Comune sostiene che la dichiarazione non può in alcun modo essere delegata a terzi. Come spesso accade (purtroppo) questa rigidità procedurale del Comune non è mai stata motivata con opportuni riferimenti normativi.
Facendo una piccola ricerca, tuttavia, ci è parso che non vi fosse alcun ostacolo normativo alla presentazione di una domanda tramite procura/delega.
L’art. 38, comma 3-bis, del DPR 445/2000 prevede che «il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni (...) può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo». Le «modalità di cui al presente articolo» sono quelle indicate nei commi precedenti, e in particolare al comma 3, in cui si dice che le istanze e le dichiarazioni «sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore».
Questa procedura è prevista per la presentazione di «istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni». Ora, la normativa qualifica come «dichiarazione» proprio la procedura da sbrigare allo stato civile per richiedere la cittadinanza iure soli (cfr. cfr. art. 3 comma 4 DPR 572/1993).
Non ci pareva dunque che vi fossero ostacoli a presentare la domanda tramite una procura speciale, e così abbiamo fatto (in allegato trovate la corrispondenza intrattenuta col Comune: ho cancellato ovviamente i dati sensibili relativi alla persona interessata).
Tuttavia, nella risposta del Comune (che trovate sempre in allegato), l'Ufficiale di Stato Civile sostiene che «dottrina e giurisprudenza consolidata non consentono l'esercizio dei diritti di cui sopra su delega». Non viene citato alcun testo di «dottrina», né alcuna sentenza: il Comune si limita a menzionare il formulario degli atti di Stato Civile predisposto dal Ministero dell'Interno, che a quanto mi risulta non è una fonte di diritto.
Vi chiedo dunque se esista effettivamente - come sostiene il Comune di Pisa - un ostacolo normativo alla presentazione della dichiarazione di volontà tramite delega/procura a terzi.
Grazie e a presto
Sergio Bontempelli
Coop. Gli Altri Pistoia
CITTADINANZA IURE SOLI: POSSIBILE PRESENTARLA SU DELEGA?
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Re: CITTADINANZA IURE SOLI: POSSIBILE PRESENTARLA SU DELEGA?
Salve,
innanzitutto non possiamo che essere d'accordo sulla necessità di procedere all'identificazione dell'istante da parte dell'ufficiale di stato civile (si veda sulla questione adempimenti anche la circolare di cui alla faq: viewtopic.php?f=41&t=864&sid=1c70aa8070 ... eb62c30494). In questo senso certamente non potrà concludersi il procedimento di concessione della cittadinanza semplicemente su delega, salvo però, potervi dare avvio.
In base all'art 26 del D.P.R. 396/2000:
Facciamo anche presente che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa nella parte in cui impone al disabile di prestare giuramento, qualora non sia nella condizione di poterlo fare: viewtopic.php?f=41&t=291&sid=1c70aa8070 ... eb62c30494
Diremmo pertanto che l'istanza possa quindi essere presentata dall'amministratore di sostegno, salva comunque l'identificazione personale dell'interessato da parte dell'ufficiale di stato civile, il che confermerebbe la possibilità di avviare il procedimento eventualmente da parte non del diretto interessato, circostanziando la necessità di procedere all'identificazione presso la dimora dello stesso, piuttosto che nei locali comunali.
In conclusione, se il Comune ritenesse di non poter ricevere la dichiarazione per delega o procura speciale, comunque potrà l'ufficiale di stato civile recarsi presso la comunità terapeutica in modo da procedere personalmente all'identificazione dell'interessato, dare avvio al procedimento amministrativo e quindi compiere gli ulteriori adempimenti di legge.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento ed in attesa di aggiornamenti,
cordiali saluti.
innanzitutto non possiamo che essere d'accordo sulla necessità di procedere all'identificazione dell'istante da parte dell'ufficiale di stato civile (si veda sulla questione adempimenti anche la circolare di cui alla faq: viewtopic.php?f=41&t=864&sid=1c70aa8070 ... eb62c30494). In questo senso certamente non potrà concludersi il procedimento di concessione della cittadinanza semplicemente su delega, salvo però, potervi dare avvio.
In base all'art 26 del D.P.R. 396/2000:
In caso di impossibilità a presentarsi presso gli uffici del Comune, dovrebbe essere possibile (in alcuni casi addirittura doveroso) per l'ufficiale di stato civile recarsi presso il domicilio dell'interessato. Alcuni comuni predispongono tale servizio in caso di impossibilità, ad esempio per malattia, acquisendo magari preventivamente un certificato medico che attesti l'impossibilità a recarsi presso i locali del Comune per obbiettive ragioni di salute.Art. 26 (Attività dell’ufficiale dello stato civile)
1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato ha o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare della circoscrizione di residenza. Quest'ultima autorità trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell'interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio ovvero del comune scelto dall'interessato medesimo, dando notizia dell’avvenuto giuramento.
Facciamo anche presente che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa nella parte in cui impone al disabile di prestare giuramento, qualora non sia nella condizione di poterlo fare: viewtopic.php?f=41&t=291&sid=1c70aa8070 ... eb62c30494
Diremmo pertanto che l'istanza possa quindi essere presentata dall'amministratore di sostegno, salva comunque l'identificazione personale dell'interessato da parte dell'ufficiale di stato civile, il che confermerebbe la possibilità di avviare il procedimento eventualmente da parte non del diretto interessato, circostanziando la necessità di procedere all'identificazione presso la dimora dello stesso, piuttosto che nei locali comunali.
In conclusione, se il Comune ritenesse di non poter ricevere la dichiarazione per delega o procura speciale, comunque potrà l'ufficiale di stato civile recarsi presso la comunità terapeutica in modo da procedere personalmente all'identificazione dell'interessato, dare avvio al procedimento amministrativo e quindi compiere gli ulteriori adempimenti di legge.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento ed in attesa di aggiornamenti,
cordiali saluti.