Con sentenza del 9 dicembre 2019, il TAR del Veneto ha ritenuto illegittimo il diniego da parte della Prefettura nei confronti dell'istante titolare dal 2012 di permesso CE, per la carenza del requisito della conoscenza della lingua italiana, non essendo esonerato dal sostenere il test B1.
Nello specifico, con riferimento alla opposta carenza di un titolo comprovante la conoscenza della lingua italiana, parte ricorrente deduce che già in virtù del pregresso ottenimento del titolo disoggiorno per lungo soggiornanti CE il ricorrente aveva conseguito l’attestato di conoscenza dellalingua italiana, avendo superato l’esame di livello A2; che in base alla normativa (D.L. 113/2018che ha modificato la legge 91/92), la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana non èrichiesta per gli stranieri richiedenti la cittadinanza italiana che siano già titolari di permesso disoggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; che in base alla normativa di cui all’art. 3 delD.lgs. 12/2014, la dizione “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, così come presente anche nel D.lgs. 286/98 o altra disposizione normativa, deve intendersi sostituitadalla dizione “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
In conclusione però il TAR aggiunge:
Orbene, atteso che il ricorrente è titolare di permesso per lungo soggiornanti CE, ora UE, per ottenere il quale ha superato l’esame di conoscenza della lingua italiana di livello A2, ne consegueche lo stesso incorre nella previsione testè richiamata che esonera dalla prova di adeguata conoscenza della lingua italiana proprio coloro che già sono titolari del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti.
In allegato il testo della sentenza.