INTERRUZIONE RESIDENZA NELLA RICHIESTA DI CITTADINANZA
Inviato: mer mar 25, 2020 4:01 pm
Salve,
si è rivolto allo sportello un cittadino, al quale è stata rigettata la sua domanda di cittadinanza poiché è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione del Comune di residenza.
Il cittadino, infatti, ci ha spiegato di essere consapevole del periodo di cancellazione ma che, in realtà, in quello stesso periodo era stabilmente presente sul territorio italiano, come comprovato dalla documentazione attestante la sua attività lavorativa. Pertanto, al momento della presentazione della domanda di cittadinanza, ha provveduto ad allegare alla richiesta anche tutta la documentazione sopra citata.
La Prefettura, tuttavia, ha rigettato di default la domanda riportando la seguente motivazione:
"l’art. 9 lett. f) della legge 91/92 contempla, fra i requisiti necessari perché il cittadino extracomunitario possa richiedere la cittadinanza italiana, la residenza legale in Italia da almeno 10 anni ininterrotti.
L’art. 1 del regolamento di esecuzione della legge (DPR 572/93), definendo la “residenza legale”, stabilisce che "ai fini dell'acquisto della concessione della cittadinanza italiana si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica".
La documentazione attestante la sua presenza in Italia nel periodo di mancata residenza anagrafica andrà eventualmente prodotta al Comune di residenza per sanare la posizione anagrafica".
In un quesito precedente e uguale a quello che vi stiamo sottoponendo, avete specificato che "E' vero anche che vi sono sentenze discordanti sulla questione, allo stesso tempo vi è concordanza sul requisito della effettività della presenza in Italia del richiedente e sul fatto che un eventuale diniego da parte della P.A. dovrà essere motivato sulla questione specifica, prendendo quindi in considerazione eventuali osservazioni dell'interessato in merito alle circostanze che hanno portato alla cancellazione anagrafica da un lato e alla dimostrazione della effettiva residenza in Italia dall'altro".
Nel nostro caso, non essendo possibile, diversamente da quanto sostenuto dalla Prefettura, sanare la posizione anagrafica dell'utente direttamente in Comune, e non essendoci un diniego ex art. 10-bis da parte della Prefettura, come si potrebbe procedere?
Grazie mille per la vostra attenzione,
Cordialmente
si è rivolto allo sportello un cittadino, al quale è stata rigettata la sua domanda di cittadinanza poiché è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione del Comune di residenza.
Il cittadino, infatti, ci ha spiegato di essere consapevole del periodo di cancellazione ma che, in realtà, in quello stesso periodo era stabilmente presente sul territorio italiano, come comprovato dalla documentazione attestante la sua attività lavorativa. Pertanto, al momento della presentazione della domanda di cittadinanza, ha provveduto ad allegare alla richiesta anche tutta la documentazione sopra citata.
La Prefettura, tuttavia, ha rigettato di default la domanda riportando la seguente motivazione:
"l’art. 9 lett. f) della legge 91/92 contempla, fra i requisiti necessari perché il cittadino extracomunitario possa richiedere la cittadinanza italiana, la residenza legale in Italia da almeno 10 anni ininterrotti.
L’art. 1 del regolamento di esecuzione della legge (DPR 572/93), definendo la “residenza legale”, stabilisce che "ai fini dell'acquisto della concessione della cittadinanza italiana si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica".
La documentazione attestante la sua presenza in Italia nel periodo di mancata residenza anagrafica andrà eventualmente prodotta al Comune di residenza per sanare la posizione anagrafica".
In un quesito precedente e uguale a quello che vi stiamo sottoponendo, avete specificato che "E' vero anche che vi sono sentenze discordanti sulla questione, allo stesso tempo vi è concordanza sul requisito della effettività della presenza in Italia del richiedente e sul fatto che un eventuale diniego da parte della P.A. dovrà essere motivato sulla questione specifica, prendendo quindi in considerazione eventuali osservazioni dell'interessato in merito alle circostanze che hanno portato alla cancellazione anagrafica da un lato e alla dimostrazione della effettiva residenza in Italia dall'altro".
Nel nostro caso, non essendo possibile, diversamente da quanto sostenuto dalla Prefettura, sanare la posizione anagrafica dell'utente direttamente in Comune, e non essendoci un diniego ex art. 10-bis da parte della Prefettura, come si potrebbe procedere?
Grazie mille per la vostra attenzione,
Cordialmente