Validità e rinnovo del pse UE per soggiornanti di lungo periodo
Inviato: ven giu 24, 2022 12:29 pm
fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls? ... -com3-letaArt. 15 Disposizioni in materia di validita' e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della
direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che
modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi.
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti:
«attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' rilasciato entro
novanta giorni dalla richiesta, e' valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie,
e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di eta' inferiore agli anni diciotto la validita' del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo e' di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di
validita' costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445».
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della
presente legge non e' piu' valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.
3. Al titolare dello status di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di
soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo
modificato dal comma 1 del presente articolo, e' concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle
informazioni trascritte ovvero della fotografia.
4. Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato.