CARTA DI SOGGIORNO EX D.LGS. 30/2007 O PSE LUNGOSOGGIORNANTI UE:
QUESITI VARI
Una cittadina albanese regolarmente presente in Italia da quasi 5 anni titolare di pse per famiglia a carico del marito, fino a pochi giorni fa cittadino albanese ora anche italiano, mi chiede se può avendo i requisiti (reddito alloggio conoscenza lingua italiana regolare presenza in Italia per 5 anni consecutivi) chiedere un pse lungo soggiornanti UE.
Le ho risposto che c'è un titolo di soggiorno più vantaggioso: la carta di 5 anni ex dlgs 30/2007 che dopo 5 anni diventa permanente.
Ho anche aggiunto che deve obbligatoriamente chiedere la carta di 5 anni ex Dlgs 30/2007 perché essendo diventato suo marito italiano non può estendere a lei il diritto ad un pse lungosoggironanti UE di cui o non é più titolare o non é mai stato titolare ( non ho chiesto all'interessata quale fosse il titolo di soggiorno del marito prima del riconoscimento della cittadinanza italiana non ritenendolo importante, perché secondo me indipendentemente dal titolo di soggiorno biennale o illimitato del marito essendo diventata coniuge di cittadino italiano ed essendo a suo completo carico deve chiedere una carta di 5 anni ex d.lgs. 30/2007).
Colgo tuttavia l'occasione per porvi altri quesiti che i vari casi mi sollecitano.
Se una cittadina extracomunitaria è già titolare di pse lungo soggiornanti UE (rilasciato per motivi famigliari) quando il coniuge diventa cittadino italiano conserva il suo titolo di soggiorno? o deve obbligatoriamente chiedere una carta di soggiorno permanente ex dlgs 30/2007?
Se nell'ipotesi ora precisata (=extracomunitaria già titolare di pse lungo soggiornanti UE prima dell’acquisizione della cittadinanza italiana da parte del coniuge) la cittadina extracomunitaria si trovasse nella necessità di aggiornare il suo titolo di soggiorno perché magari la famiglia si trasferisce in altra provincia aggiornando il titolo dovrebbe chiedere obbligatoriamente una carta di soggiorno ex Dlgs 30 /2007?
Ultimo quesito: supponiamo che una cittadina extracomunitaria titolare di pse per famiglia quando il marito diventa cittadino italiano si trovi nella situazione di potere chiedere un pse per soggiornanti di lungo periodo UE perché ha un reddito da lavoro in questo caso può chiedere un pse lungo soggiornanti UE? E potrebbe chiederlo anche se dovesse integrare il suo reddito con il reddito del marito cittadino italiano? oppure in entrambi i casi deve chiedere una carta di 5 anni o permanente ex dlgs 30/2007 ?
La questione ora si pone perché il decreto Salvini ha introdotto una discriminazione fra chi ha un PSE lungosoggiornanti UE e chi ha una carta di 5 anni o permanente ex dlgs 30/2007, rispetto al requisito della lingua italiana da dimostrare quando si vuole chiedere la cittadinanza italiana.
Altro problema è che la Questura non so ora ma in passato con sicurezza quando passano ad una carta ex dlgs 30 2007 vuole rilasciare come primo documento una carta di 5 anni anche se prima il cittadino extracomunitario divenuto ora coniuge di cittadino italiano era titolare di pse per soggiornanti di lungo periodo UE ; ritornando al primo caso illustrato la signora se il marito fosse rimasto extracomunitario avrebbe chiesto fra due mesi ora un pse lungo soggiornanti UE quindi illimitato.
Passando ad una carta ex d.lgs. 30/2007 anche se regolarmente presente in Italia da 5 anni e coniugata con suo marito da 6 anni, ma cittadino italiano da pochi giorni sicuramente la Questura rilascerà una carta di 5 anni e non permanente. La cittadina albanese si troverà così titolare di un titolo di soggiorno non illimitato e fra un anno per inoltrare la domanda di cittadinanza dovrà sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana livello B1 oppure seguire il corso di licenza media al CPIA; anche se la cittadina albanese regolarmente presente in Italia da quasi 5 anni, comprende e parla l’italiano in modo sufficiente per migliorare la conoscenza della lingua italiana e conseguire la certificazione richiesta per inoltrare fra un anno la domanda di cittadinanza dovrà frequentare un corso per migliorare la conoscenza della lingua italiana e avendo una figlia di 2 anni e non avendo parenti vicino non è così facile.
La signora non mi ha posto questa domanda ma mi sento in dovere di spiegare a lei e ad altri con maggiore certezza i quesiti sopra dettagliati.
carta di sogg. ex dlgs 30/2007 o Pse per lungo sogg UE QUSITI VARI
-
- Messaggi: 648
- Iscritto il: lun gen 16, 2017 8:50 am
- adirmigranti
- Messaggi: 1552
- Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm
Re: carta di sogg. ex dlgs 30/2007 o Pse per lungo sogg UE QUSITI VARI
Salve,
partendo dal presupposto che chiedere è lecito e rispondere sarà cortesia, riteniamo che l'interessata, qualora potesse dimostrare un proprio reddito oltre gli altri requisiti, certo potrebbe chiedere un permesso UE per SLP, in qualche modo rendendosi indipendente dal marito naturalizzato italiano. Nel caso contrario, in cui il marito continui a mantenere economicamente la famiglia compresa la moglie, non possiamo che confermare quanto da lei già spiegato all'interessata, anche qualora il marito concorra semplicemente ad integrare il reddito della moglie (dovendo comunque presentare anche i documenti del marito alla Questura).
Nel caso invece del coniuge che sia già titolare del permesso UE al momento della naturalizzazione, riteniamo si debba procedere ad un aggiornamento solo quando siano trascorsi 5 anni dal rilascio, eventualmente anche quando avesse cambiato provincia di residenza, in modo nel frattempo da poter inoltrare l'istanza di cittadinanza.
Sul punto cogliamo l'occasione per precisare che al momento dell'aggiornamento del permesso UE si deve anche rinnovare la dichiarazione di dimora abituale presso l'anagrafe del comune di cui si è residenti ai sensi dell'art. 7, c. 3 DPR 223/1989:
Sulla questione rilascio della carta permanente non possiamo che rinviare a quanto già le è stato risposto in data 24/07/2017, argomento ovviamente già archiviato: https://dirittimigranti.ancitoscana.it/ ... 8f13bc653f
In questo senso riteniamo si debba chiedere alla Questura la carta permanente, che la questura debba rispondere formalmente con una comunicazione ex art. 10-bis e che a quel punto si debbano presentare le opportune osservazioni contrarie.
Facciamo però presente che sia la carta permanente che quella rilasciata solo per i primi 5 anni comportano la necessità di sostenere il test di lingua italiana B1, esattamente come per il cittadino dell'Unione Europea titolare di attestato di soggiorno quinquennale o permanente che sia.
Per quanto possa essere difficile nel caso concreto, questa ad oggi è la normativa in vigore, che non incide sulla possibilità di vivere in modo permanente in Italia e neppure sul diritto all'unità familiare, non è in contrasto con direttive europee (In Germania ad es. la moglie avrebbe dovuto superare un test di lingua tedesca anche solo per ottenere il visto e ricongiungersi col marito... sempre in Germania per la concessione della cittadinanza, oltre alla certificazione B1, è necessario superare anche il einbürgerungstest, letteralmente test di ingresso alla cittadinanza, con domande a risposte multiple su storia, geografia, cultura e funzionamento delle istituzioni della Germania), per cui non ci resta che consigliare di stimolare gli interessati a frequentare comunque un corso di lingua italiana, eventualmente quando la figlia sarà accolta all'asilo dato che i CPIA normalmente organizzano i corsi proprio nelle ore scolastiche per andare in contro alle madri casalinghe: https://www2.immigrazione.regione.tosca ... /cerca.php
se così non fosse è certamente possibile un corso on-line: https://www.unistrasi.it/1/555/2807/%E2 ... 3-2014.htm.
Certi di essere stati esaustivi,
cordiali saluti
partendo dal presupposto che chiedere è lecito e rispondere sarà cortesia, riteniamo che l'interessata, qualora potesse dimostrare un proprio reddito oltre gli altri requisiti, certo potrebbe chiedere un permesso UE per SLP, in qualche modo rendendosi indipendente dal marito naturalizzato italiano. Nel caso contrario, in cui il marito continui a mantenere economicamente la famiglia compresa la moglie, non possiamo che confermare quanto da lei già spiegato all'interessata, anche qualora il marito concorra semplicemente ad integrare il reddito della moglie (dovendo comunque presentare anche i documenti del marito alla Questura).
Nel caso invece del coniuge che sia già titolare del permesso UE al momento della naturalizzazione, riteniamo si debba procedere ad un aggiornamento solo quando siano trascorsi 5 anni dal rilascio, eventualmente anche quando avesse cambiato provincia di residenza, in modo nel frattempo da poter inoltrare l'istanza di cittadinanza.
Sul punto cogliamo l'occasione per precisare che al momento dell'aggiornamento del permesso UE si deve anche rinnovare la dichiarazione di dimora abituale presso l'anagrafe del comune di cui si è residenti ai sensi dell'art. 7, c. 3 DPR 223/1989:
Nel sottolineare che questa sembra essere l'unica norma in cui si parla espressamente di "rinnovo della carta di soggiorno", ricordiamo come tale adempimento consenta di evitare l'eventuale cancellazione anagrafica ex art. 11, c. 1 lett. c) dello stesso DPR 2223/1989.Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.
Sulla questione rilascio della carta permanente non possiamo che rinviare a quanto già le è stato risposto in data 24/07/2017, argomento ovviamente già archiviato: https://dirittimigranti.ancitoscana.it/ ... 8f13bc653f
In questo senso riteniamo si debba chiedere alla Questura la carta permanente, che la questura debba rispondere formalmente con una comunicazione ex art. 10-bis e che a quel punto si debbano presentare le opportune osservazioni contrarie.
Facciamo però presente che sia la carta permanente che quella rilasciata solo per i primi 5 anni comportano la necessità di sostenere il test di lingua italiana B1, esattamente come per il cittadino dell'Unione Europea titolare di attestato di soggiorno quinquennale o permanente che sia.
Per quanto possa essere difficile nel caso concreto, questa ad oggi è la normativa in vigore, che non incide sulla possibilità di vivere in modo permanente in Italia e neppure sul diritto all'unità familiare, non è in contrasto con direttive europee (In Germania ad es. la moglie avrebbe dovuto superare un test di lingua tedesca anche solo per ottenere il visto e ricongiungersi col marito... sempre in Germania per la concessione della cittadinanza, oltre alla certificazione B1, è necessario superare anche il einbürgerungstest, letteralmente test di ingresso alla cittadinanza, con domande a risposte multiple su storia, geografia, cultura e funzionamento delle istituzioni della Germania), per cui non ci resta che consigliare di stimolare gli interessati a frequentare comunque un corso di lingua italiana, eventualmente quando la figlia sarà accolta all'asilo dato che i CPIA normalmente organizzano i corsi proprio nelle ore scolastiche per andare in contro alle madri casalinghe: https://www2.immigrazione.regione.tosca ... /cerca.php
se così non fosse è certamente possibile un corso on-line: https://www.unistrasi.it/1/555/2807/%E2 ... 3-2014.htm.
Certi di essere stati esaustivi,
cordiali saluti