Quali sono i permessi di soggiorno che possono essere convertiti in lavoro?

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adirmigranti
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Quali sono i permessi di soggiorno che possono essere convertiti in lavoro?

Messaggio da adirmigranti » mar dic 21, 2021 12:25 pm

La conversione del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo attraverso il quale il cittadino straniero, già autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, richiede un titolo al soggiorno per un nuovo motivo diverso da quello originario, qualora ne sussistano i presupposti previsti dalla legge. Dopo le ultime modifiche normative, quasi tutti i permessi di soggiorno possonon essere convertiti in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le ampliate opportunità di conversione trovano la loro ratio nell’esigenza di combattere il lavoro nero e l’irregolarità, nonché dare ai migranti la possibilità di transitare da una condizione di precarietà e temporaneità ad un soggiorno stabile.

Quali permessi di soggiorno sono convertibili in lavoro?

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attività senza necessità di essere convertito. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, tirocinio o formazione puo' essere convertito, prima della sua scadenza in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite dal decreto flussi.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio, se non convertito, può comunque essere utilizzato per lavorare nei limiti delle 20 ore settimanali.
Il lavoratore straniero autorizzato ad entrare in Italia per lavoro stagionale, può convertire ( sin dal primo ingresso in Italia) il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in altro per lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato, nell'ambito delle quote disponibili stabilite dal decreto flussi.

A tali ipotesi di conversione si aggiungono quelle previste dal D.lgs n. 286/98 (TUI) per i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di: minore età (art.32, comma 1-bis), protezione sociale (ora denominato casi speciali, art 18 e 22, 12 quater) vittime di violenza domestica (ora denominato casi speciali) (art.18–bis), permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea (art.9–bis,)
Infine, Il decreto legge n. 130/2020, modificando il D.lgs. n. 286/98, ha inserito all’articolo 6, dopo il comma 1, un comma 1 bis, ai sensi del quale sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i permessi di soggiorno rilasciati:
- per protezione speciale (di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
- per calamita', ( di cui all'articolo 20-bis);
- per residenza elettiva (di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394);
- per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso ((per richiesta di asilo));
- per attivita' sportiva (di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p)
- per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
- per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;
- per assistenza di minori (di cui all'articolo 31, comma 3);
- per cure mediche (di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis).
Non sono al momento state adottate circolari ministeriali che descrivano, a seguito della suddetta modifica, tutte le procedure applicative e la documentazione da allegare alle domande di conversione delle varie tipologie di permesso di soggiorno. Al momento, pertanto, secondo le prassi in uso per altre ipotesi di conversione del permesso di soggiorno in motivo di lavoro subordinato, è possibile per il lavoratore straniero, titolare di una dei permessi di soggiorno elencati dall'art.6, comma 1-bis, del Testo Unico Immigrazione presentare istanza alla Questura del luogo di residenza o domicilio mediante compilazione e invio di un kit-postale.

Cosa significa che la conversione è possibile solo nei limiti delle quote?

Alcuni permessi di soggiorno possono essere convertiti in lavoro solo entro certi limiti numerici. Ogni anno nel decreto flussi vengono quindi stabilite le cd quote di conversione, ovvero il numero massimo di permessi convertibili.
Attualmente i permessi di soggiorno che devono essere convertiti nell’ambito delle quote sono:
- I permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio/formazione/tirocinio;
- I permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale;
- I permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea


È sempre necessario verificare la sussistenza di quote disponibili per procedere alla conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio?


No, sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi inviate in ogni momento dell’anno le richieste di conversione presentate da:
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
- cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

È possibile convertire in lavoro un permesso di soggiorno rilasciato per richiesta di asilo?

No, i permessi di soggiorno rilasciati in attesa del riconoscimento della protezione internazionale, consentono dopo due mesi dalla presentazione della domanda di svolgere attività lavorativa, ma non possono essere convertiti in altro titolo di soggiorno.
fonte: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... -in-lavoro

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