Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica, chi ne ha diritto?

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adirmigranti
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Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica, chi ne ha diritto?

Messaggio da adirmigranti » lun mag 09, 2022 10:27 am


L’art. 59 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013), prevede che gli Stati adottino le misure per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, possano ottenere in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione”.

Tale disposizione ha trovato attuazione nell’ordinamento italiano con l’inserimento nel Testo Unico dell’immigrazione (D.lgs 286/98) dell’art. 18 bis ai sensi del quale il questore – quando siano accertate situazioni di violenza o abuso e emerga un concreto e attuale pericolo per l’ incolumità della vittima .rilascia, un permesso per consentire alla vittima straniera, priva di permesso di soggiorno, di sottrarsi alla violenza. La finalità del permesso di soggiorno è quindi quella di consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza in ambito domestico.

Cos’è il permesso di soggiorno per violenza domestica?
Il permesso di soggiorno per violenza domestica è un tipo di permesso previsto dall’art. 18 bis del testo unico sull’immigrazione: si tratta di un permesso denominato per “casi speciali” che ha la funzione di consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

Cosa si intende per violenza domestica?
Secondo l’art. 3 della Convenzione di Instanbul l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

A quali condizioni si ha diritto al permesso di soggiorno per violenza domestica?
Il permesso si soggiorno per violenza domestica viene rilasciato solo quando, nel corso di indagini o di procedimenti per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, commessi sul territorio italiano nell’ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero e emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese.

Affinchè tale permesso di soggiorno possa essere rilasciato, devono in particolare essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati:

maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

lesioni personali, semplici e aggravate (artt. 582 e 583 c.p.);

mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.);

sequestro di persona (art. 605 c.p.);

violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);

atti persecutori (art. 612-bis c.p.)

nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.).

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi dei centri antiviolenza o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque sempre richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria

Inoltre, affinché l’autorità giudiziaria dia parere favorevole è necessario che dalle operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali emerga che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale esporrebbero la vittima ad un concreto ed attuale pericolo.

Chi rilascia il permesso di soggiorno per violenza domestica? Secondo quale procedura?
Il permesso viene rilasciato dal questore sulla base di:

- parere o proposta dell’autorità giudiziaria. Nel caso in cui le violenze o gli abusi emergano nel corso di indagini penali, sarà l'autorità giudiziaria a comunicare al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo per l'incolumità personale; oppure

- relazione dei servizi sociali che nel corso dei loro interventi hanno rilevato la violenza. Se la segnalazione proviene dai servizi sociali o anche dai centri antiviolenza, la sussistenza dei presupposti sarà valutata dal questore sulla base della relazione redatta dagli stessi servizi. Anche in questo caso è obbligatorio il parere dell'autorità giudiziaria competente

A conclusione del procedimento il questore rilascia il permesso di soggiorno se ne ricorrono i presupposti.

Quali diritti ha il titolare di un permesso di soggiorno per violenza domestica?
Il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica reca la dicitura "casi speciali" e ha la durata di un anno. Esso consente l'accesso ai servizi assistenziali ed allo studio nonché l'iscrizione ai centri per l’impiego e lo lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere convertito?
Si, alla scadenza il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

Il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere revocato?
Il permesso di soggiorno per violenza domestica è revocato in caso:

- di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica, dai servizi sociali o accertata dal questore;

- vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

È prevista l’espulsione nei confronti di uno straniero che viene condannato per un reato di violenza domestica?
Si , la legge prevede che nei confronti dello straniero condannato per uno dei delitti di: maltrattamenti contro familiari o conviventi; lesioni personali gravi e gravissime; mutilazione di organi genitali femminili; sequestro di persona; violenza sessuale; atti persecutori o per i delitti di cui all’art. 380 codice di procedura penale, commessi in Italia nell’ambito di violenza domestica, può essere disposta la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione, quale misura sanzionatoria (facoltativa)

Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica può essere rilasciato ad un cittadino comunitario?
Si, l’articolo 18 bis prevede che le disposizioni sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

L'estensione dell'applicazione della disposizione ai cittadini comunitari è finalizzata a consentire loro, qualora siano vittime di violenza domestica, la permanenza nel territorio italiano anche in assenza dei requisiti economici o lavorativi richiesti per la conservazione del permesso di soggiorno dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 30 del 2007.

Lo straniero cui viene rilasciato il permesso di soggiorno per violenza domestica, può essere condannato per il reato in precedenza commesso di ingresso e soggiorno irregolare?
No, trova applicazione in tali casi il comma 6 dell’articolo 10 bis del Testo Unico Immigrazione il quale prevede che il giudici pronunci sentenza di non luogo a procedere nell'ambito del procedimento penale (per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) a carico dello straniero nei cui confronti sia stato rilasciato il permesso dì soggiorno di cui all’articolo 18 bis.

Il permesso di soggiorno per violenza domestica può essere rilasciato anche alle vittime di matrimonio forzato?
Al momento no, ma il 5 aprile 2022 la Camera ha approvato la proposta di legge A.C. 3200 che consente il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica anche agli stranieri che sono vittime di matrimonio forzato.

La proposta approvata dalla Camera include il reato di matrimonio forzato (di cui all'art. 558-bis del codice penale) nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio allo straniero del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico immigrazione. Il provvedimento è ora all’esame del Senato.
fonte: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... ha-diritto

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