Il chiarimento sull’accesso ai tirocini curriculari ed extracurriculari in una recente nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, acquisito il parere della DG Immigrazione e Integrazione del MLPS, ha diffuso qualche giorno fa una nota di chiarimento sull'accesso ai tirocini formativi da parte di cittadini stranieri con permesso di soggiorno per studio o formazione professionale.
L’INL scrive che “il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale) […] possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato”.
Analogamente, “lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999”.
fonte:
https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... formazione