FAQ: Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro. Cosa è cambiato con il decreto Cutro?

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adirmigranti
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FAQ: Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro. Cosa è cambiato con il decreto Cutro?

Messaggio da adirmigranti » gio lug 27, 2023 11:32 am

ll permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, tirocinio o formazione rientra tra i permessi che abilitano al lavoro (pur nel rispetto di un tetto massimo di ore in caso di lavoro subordinato) e può essere convertito, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Il cd “decreto Cutro”(DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità, possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.

Quando può essere richiesta la conversione in lavoro di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio?
In generale la conversione è possibile solo se il permesso di soggiorno che si chiede di convertire risulti in corso di validità e quindi non sia scaduto.
Nota: Il Consiglio di Stato ha ritenuto, tuttavia, che tale condizione vada interpretata in modo flessibile e che, a determinate condizioni, il ritardo nella presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno non costituisce causa di decadenza dell'esercizio di detto diritto (vedi sentenza 11 novembre 2021, in allegato).
La richiesta di conversione può essere fatta anche prima della conclusione del ciclo di studi, nel caso di permessi rilasciati per frequentare l’universitaria (corsi di laurea, master o dottorato di ricerca) o nel caso di stranieri già presenti in Italia al compimento della maggiore età. Nel caso, invece, di permessi per studio rilasciati per frequentare corsi di formazione o svolgere tirocini formativi in Italia, la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio. (articolo 14, comma 6, del D.P.R. n. 394 del 1999).
Fermo restando questi requisiti, la conversione può ora essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno, non essendo più necessario attendere che vi siano le quote fissate con il decreto flussi.

Quali sono i requisiti necessari per richiedere la conversione in lavoro del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio?
Prima di richiedere la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, formazione o tirocinio, è necessario verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la conversione (art. 6, comma 1, del D. Lgs. 286/1998 – TUI). Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, formazione o tirocinio può essere convertito sia in un permesso per lavoro subordinato che in uno per lavoro autonomo.
In caso di richiesta di conversione da studio a lavoro subordinato, con la presentazione della domanda si chiede di essere convocati presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno e si dichiara di essere in possesso di una proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, riportata sul Modello Q e sottoscritta dal datore di lavoro. La proposta contenente i dati sul datore di lavoro, la tipologia di contratto CCNL che verrà applicato, livello/mansioni e orario di lavoro settimanale, località di impiego, etc.) dovrà essere obbligatoriamente presentata allo Sportello Unico al momento della convocazione. In ogni caso i permessi rilasciati per motivi di studio sono compatibile, anche prima della conversione, con lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata, per un tempo, tuttavia, non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. In caso di richiesta di conversione, l’orario di lavoro previsto nella proposta di contratto di soggiorno deve essere superiore alle 20 ore settimanali.
In caso di richiesta di conversione da studio a lavoro autonomo con la domanda si richiede allo Sportello Unico la certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo. Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico lo straniero dovrà presentare copia delladocumentazione relativa all'attività che si andrà a svolgere e alla disponibilità finanziaria necessaria per esercitarla (reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ovvero 8.500,00 euro). Se si converte per esercitare un’attività autonoma come imprenditore, commerciante o artigiano è necessaria l’iscrizione alla camera di commercio. In ogni caso i permessi rilasciati per motivi di studio sono compatibile, anche prima della conversione, con lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma.

Come si richiede la conversione?
La domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o tirocinio o formazione professionale in lavoro subordinato deve essere inoltrata telematicamente dal titolare del permesso di soggiorno (o da altro soggetto accreditato quale ad esempio un patronato) attraverso il portale del Ministero dell'Interno che la indirizza allo Sportello per l'Immigrazione della provincia di residenza dello studente straniero. Una volta registrati sul portale del Ministero dell'Interno, per l’inoltro della domanda di conversione, in mancanza di ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Interno, i moduli da compilare restano quelli attualmente in uso, ovvero:
- modello VA nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- modello Z nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- modello V2 nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato per stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che si sono laureati in Italia;
- modello Z2 nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo per stranieri che hanno raggiunto la maggiore età in Italia o che si sono laureati in Italia.
Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, verrà consegnata sia al datore di lavoro che allo straniero una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti e vidimato; inoltre verrà rilasciato al cittadino straniero il kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.
fonte: https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... reto-Cutro
Allegati
Sentenza CDS 11 novembre 2021 conversione pse studio scaduto.pdf
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