rinnovo attesa occupazione oltre il primo anno

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Menichetti.Roberto
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rinnovo attesa occupazione: valutazione del reddito

Messaggio da Menichetti.Roberto » gio feb 02, 2017 11:35 am

Cittadino albanese con permesso di lavoro che scade a aprile ha ottenuto un sussidio di disoccupazione per 15 mesi a partire da giugno 2016 sino a settembre 2017.

Tuttavia come ho già detto, gli scade il permesso a aprile. Se il rinnovo lo facciamo per le attuali condizioni rischia un rinnovo di soli due mesi per attesa occupazione, in quanto secondo le nuove modalità vengono considerati 12 mesi senza lavoro in totale (e non più 12 mesi di nuovo permesso di soggiorno per attesa occupazione a prescindere dal periodo lavorativo durante il precedente permesso per lavoro come era prima). Quindi un rinnovo sino a giugno 2017 in teoria, con obbligo di interrompere il sussidio a giugno.

Io ho consigliato di presentarsi al rinnovo con un contratto di lavoro in mano se possibile (forse la possibilità c'è), ma la mia domanda è se la questura considera le possibilità di fruire del sussidio in toto in questi casi consentendo un permesso di attesa occupazione di almeno 12 mesi.

Se così fosse un italiano (o un possessore di permesso ue) può scegliere mentrte lui parrebbe di no.

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adirmigranti
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Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione e valutazione del reddito necessario

Messaggio da adirmigranti » lun apr 10, 2017 6:32 pm

Al link sottostante trovate la circolare con la quale il Ministero, il 3 ottobre 2016, fornisce chiarimenti attuativi alle Questure in ordine alla durata e alla possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno nel caso in cui il richiedente abbia perso il lavoro.
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... e=20170410

Innanzitutto bisogna sottolineare che la durata del permesso per attesa occupazione potrà essere di durata superiore (e comunque non inferiore) ad 1 anno, "per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero" come recita l'art. 22, c. 11 del T.U. Immigrazione http://www2.immigrazione.regione.toscan ... rt22-com11.

Alla scadenza del permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il richiedente non possa far valere un nuovo contratto di lavoro, potranno essere presi in considerazione dalla questura i redditi dei familiari conviventi ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari (coesione familiare):
"Con riguardo, peraltro, all'ultima parte del comma 11, dell'articolo 22, il legislatore ha voluto chiarire che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all' articolo 29, comma 3, lettera b) , ciò a dire che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente."

Si riporta anche un passaggio della sentenza del Consiglio di Stato, allegata alla circolare, in merito alle valutazioni prognostiche che la questura deve fare in merito alla reale capacità reddituale del richiedente il rinnovo, che non possa vantare un reddito pregresso sufficiente (art 13, c. 2, D.P.R. 394/1999: http://www2.immigrazione.regione.toscan ... art13-com2
" (...) la Questura - in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi - non può limitarsi a valutare il reddito storico che è sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi che tenga conto della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full time o part time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.
In questo modo si evita di pregiudicare i cittadini stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla Questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficoltà a reperire un lavoro in modo stabile."

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adirmigranti
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Re: rinnovo attesa occupazione: valutazione del reddito

Messaggio da adirmigranti » gio ago 03, 2017 10:26 am

In realtà con le modifiche introdotte dalla legge 92/2012 il cittadino albanese in questione avrà diritto ad un permesso di soggiorno "per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore."
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 0202#th199

In questo senso il permesso di soggiorno per attesa occupazione avrà una durata minima di 1 anno, potendo essere prorogata la validità proprio in ragione del sostegno economico già in essere. Con circolare del 3 ottobre 2016 (vedi allegato) il ministero ha ribadito la questione affermando che l'art. 22, comma 11 T.U. Immigrazione "non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo autorizzativo conferito, (...) rendendo possibile, peraltro, da parte dell'interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione".

Per rispondere quindi alla tua domanda, la Questura dovrà prorogare la validità del permesso per attesa occupazione proprio in ragione della durata del sussidio (e in ragione della sua consistenza) quindi fino a settembre 2017. Il rinnovo sarà subordinato alla dimostrazione di risorse economiche sufficienti, sulla base del reddito del nucleo familiare ovvero derivanti dall'auspicabile rapporto di lavoro contratto nel frattempo. Il reddito minimo deve infatti essere valutato dalla Questura "anche sotto il profilo prognostico": a tale proposito alleghiamo le sentenze del Consiglio di Stato del 19 maggio 2016, citata dalla stessa circolare, e del 23 maggio 2017 con la quale si ribadisce come "il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese".

A disposizione per ogni chiarimento
Allegati
CdS 2730_19.5.2016.pdf
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circolare_ministero_dell_interno_n.40579.16.pdf
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CdS 2399_23.5.2017.pdf
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Ultimo bump di adirmigranti effettuato il gio ago 03, 2017 10:26 am.

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