Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato

Rispondi
Avatar utente
adirmigranti
Messaggi: 1511
Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm

Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato

Messaggio da adirmigranti » lun gen 23, 2017 5:33 pm

Il lavoratore stagionale al suo primo ingresso in Italia potrà convertire il proprio permesso di soggiorno, in base alle seguenti condizioni (art. 24 c. 10, D.lgs 286/98):
-aver svolto un periodo di lavoro stagionale non inferiore a 3 mesi (78 gg. lavorativi, da dimostrare attraverso i contributi effettivamente versati);
-congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro valutate dalla Direzione del Lavoro competente terriotorialmente in rapporto alla capacità economica dello stesso datore (bilancio e regolarità contributiva).

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è possibile solo se il permesso non è ancora scaduto. Una recente sentenza del Consiglio di Stato (vedi allegato) ha però riconosciuo il diritto di chiedere la conversione entro i 60 gg. successivi alla scadenza.

La richiesta di conversione può essere presentata dal lavoratore allo Sportello Unico competente solo dopo la pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso ed a decorrere dalla data indicata nel decreto stesso, tramite il sistema di inoltro telematico del Ministero dell'Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, modello VB.

Nell'ipotesi in cui la Direzione Provinciale del Lavoro accerti che non sussiste la disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne darà comunicazione al cittadino straniero.

Nel caso di sussistenza della quota, invece, il cittadino straniero, verrà convocato presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e ritirare il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Provvederà la Questura a convocarlo per la consegna del permesso di soggiorno. Lo straniero non sarà così tenuto a rientrare in patria e chiedere alla Rappresentanza diplomatico consolare il rilascio di un nuovo visto di ingresso.

Da ultimo si ricorda che la conversione comporta la continuità del soggiorno, ai fini della richiesta di rilascio del permesso CE dopo 5 anni, e della residenza ai fini della richiesta di cittadinanza per naturalizzione (10 anni di residenza legale).

Si consiglia la consultazione dei link sottostanti per ulteriori dettagli:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... pa_prov=FI
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... onali.aspx
Allegati
Cons stato 30.8.2016 conv pds da stag a lav sub anche dopo la scadenza.pdf
Sentenza Consiglio di stato 30.08.2016
(103.31 KiB) Scaricato 688 volte

Rispondi