Conversione del permesso per motivi religiosi

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adirmigranti
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Conversione del permesso per motivi religiosi

Messaggio da adirmigranti » gio feb 16, 2017 5:21 pm

Quesito:
"E' possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso per lavoro? e invece per studio, motivi familiari, residenza elettiva?"

Risposta:
La questione è stata nel tempo assai dibattuta, con risultati non proprio univoci, sia per quanto riguarda le pronunce giurisprudenziali che le circolari minesteriali emanate in conseguenza delle stesse, fino a che il Consiglio di Stato ha emanato un parere sul tema specifico della conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso per lavoro, escludendo tale possibilità:
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... 07-15;1048

Sulla base del parere del Consiglio di Stato, il Ministero degli interni ha emanato la circolare 4621 del 27 agost 2015, nella quale si ribadisce: "l’unica ragione per la quale un cittadino straniero ottiene il permesso di soggiorno per motivi religiosi e quella di svolgere nel territorio nazionale l’attività strettamente collegata al proprio ministero religioso e che se tali presupposti vengono meno perché il titolare di tale permesso intende dedicarsi ad attività lavorativa – viene a mancare l’unico presupposto di entrata e di permanenza nel territorio nazionale."
http://www2.immigrazione.regione.toscan ... e=20150901

Ragionando analogicamente rispetto a quanto sopra affermato dal Ministero e dal Consiglio di Stato ciò dovrebbe valere anche in caso di conversione del permesso da motivi religiosi a motivi di studio. In questo senso però ci permettiamo di considerare l'ipotesi in cui invece la conversione potrebbe avvenire, ovvero quella in cui il vistod'ingresso originario fosse per studio e vi sia stata una conversione in motivi religiosi (che invece è ritenuta possibile, vedi allegata circolare del 2004), per poi chiedere una nuova conversione in permesso per motivi di studio al momento del rinnovo.

Diremmo che non vi siano problemi di sorta nella conversione da motivi religiosi a motivi familiari dato l'art. 30 c. 1, lett. c):
"1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato:
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
"

Per quanto riguarda la conversione in residenza elettiva, l'art. 14 del d.P.R. 394/1999 sembra escludere espressamente tale possibilità, se letto come elenco tassativo:
"d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater)."
Dato però il testo dell'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), riteniamo per quanto difficile comunque possibile intentare questa strada quando ve ne siano le condizioni:
"Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
(...) c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia.
"

In ultima analisi è però sicuramente possibile per il titolare di permesso per motivi religiosi chiedere ed ottenere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (in presenza dei requisiti richiesti) dato che è certamente tassativo (introdotto con apposita modifica) l'elenco di cui all'art. 9, c. 3 del T.U.:
"3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
"

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