art 39-bis 1.: Possibile la conversione del permesso da studio ad attesa occupazione

Rispondi
Avatar utente
adirmigranti
Messaggi: 1511
Iscritto il: gio nov 24, 2016 5:15 pm

art 39-bis 1.: Possibile la conversione del permesso da studio ad attesa occupazione

Messaggio da adirmigranti » mar mar 17, 2020 5:50 pm

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA LAVORO O IMPRENDITORIALITÀ DEGLI STUDENTI ART. 39 BIS-1. T.U.
Il decreto legislativo n. 71 del 11 maggio 2018 ha introdotto un nuovo articolo nel Testo Unico sull'Immigrazione. Si tratta dell'articolo 39 bis-1, il quale prevede, per lo straniero che abbia conseguito in Italia un titolo di studio di istruzione post-diploma, la possibilità di ottenere, alla scadenza del proprio permesso per studio, un permesso di soggiorno, al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa "coerente con il percorso formativo completato".

Tale permesso può essere richiesto da coloro che abbiano conseguito in Italia uno dei seguenti titoli di studio:
  • dottorato o master universitario
  • laurea triennale o la laurea specialistica
  • diploma accademico di primo livello o di secondo livello
  • diploma di tecnico superiore.

A tal fine, occorre dimostrare:
  • la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
  • rispettare l'obbligo, qualora il soggetto interessato non rientri tra le categorie di coloro che sono obbligati ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale, di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
  • Il possesso dei requisiti reddituali ed il rispetto degli obblighi inerenti la copertura sanitaria deve essere dimostrato allegando alla richiesta di permesso di soggiorno la relativa documentazione. La documentazione che attesta il possesso del titolo di studio può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta, quando non sia immediatamente disponibile (comma 2 del nuovo articolo 39-bis.1).

Il nuovo permesso ha durata compresa tra nove e dodici mesi; in presenza dei requisiti previsti dal testo unico, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro. Può essere richiesto allo scadere dei permessi che consentono l'accesso ai corsi universitari oppure il soggiorno per motivi di studio (previsto dall'articolo 39-bis, comma 1, lettera a).

Il richiedente deve dichiarare (mediante invio telematico al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, secondo le modalità previste dall'articolo 19, del decreto legislativo n. 150 del 2015) immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i Servizi per l'impiego.


fonte: http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... is-1).aspx

Per ulteriori APPROFONDIMENTI: http://www.integrazionemigranti.gov.it/ ... alia-.aspx

Rispondi