Accordi di convivenza e iscrizione all’anagrafe: il permesso di soggiorno non è un requisito

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adirmigranti
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Accordi di convivenza e iscrizione all’anagrafe: il permesso di soggiorno non è un requisito

Messaggio da adirmigranti » ven ago 25, 2023 11:35 am

Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, con ordinanza cautelare del 4 agosto 2023 a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., ha ribadito che ai fini della registrazione nell’anagrafe comunale, dell’inserimento nella scheda di convivenza (stato di famiglia) e della registrazione del contratto di convivenza non può essere richiesto il previo possesso del titolo di soggiorno alla persona non italiana, né il Comune può pretendere documentazione ulteriore rispetto all’accordo di convivenza ed al passaporto.

Benché la pronuncia si inserisca nell’ambito di una oramai quasi costante giurisprudenza (anche in ordine alla legittimazione passiva al giudizio del Sindaco quale ufficiale di Governo ed alla solo eventuale e volontaria legittimazione del Ministero dell’Interno), è opportuno sottolineare due passaggi motivazionali contenuti nell’ordinanza.

Da un lato il Tribunale afferma che “le nozioni di partner avente una relazione stabile (così come delineata dal d.lgs. 30/2007) e di conviventi di fatto (così come definita dagli artt. 36 e 37 della legge 76/2016) sono tra di loro in un rapporto di genere a specie. Infatti, la convivenza di fatto, oltre a caratterizzarsi per l’esistenza di una relazione stabile tra due persone aventi un legame affettivo di coppia, si connota per l’esistenza di ulteriori elementi tra cui – per quello che ivi rileva – anche quello della condivisione della medesima abitazione“. Così sostenendo che l’iscrizione all’anagrafe discende dalla mera “relazione stabile” con il cittadino italiano.

In secondo luogo, con ciò ribadendo quanto già può considerarsi una granitica acquisizione dei giudici di merito, “con riferimento alla prova della convivenza di fatto è appena il caso di precisare che l’art. 1, comma 36, della legge 76/2016 fa formalmente riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza (artt. 4 e 13 co. 1 lett. b d.P.R. 223/1989). Tale indicazione normativa, tuttavia, vale semplicemente a porre una presunzione, con l’efficacia privilegiata che è propria delle dichiarazioni anagrafiche, di esistenza della convivenza di fatto ma non dispiega effetto costitutivo nel perfezionamento della fattispecie. La stabile unione more uxorio, infatti, è fenomeno giuridico che preesiste e non invece che segue alla dichiarazione anagrafica. La sua esistenza, in definitiva, può essere provata in ogni modo, anche a prescindere dall’adempimento degli oneri formali indicati dalla normativa“.

A seguito delle numerosissime pronunce in materia (tra cui, oltre quella in esame, quelle dei Tribunali di Napoli, Benevento, Venezia, Firenze, Foggia, Bologna, Brindisi, Mantova, Modena, Milano, Catania, Lagonegro, Palermo, Torre Annunziata, etc.) sarebbe opportuno che i Comuni adeguassero le proprie prassi, come già richiesto da una iniziativa congiunta di ASGI e ActionAid Italia e per le ragioni indicate nella relativa nota di approfondimento giuridico della materia.

Soluzione che appare certamente possibile, come dimostrato dal Comune di Bologna e dal Comune di Figline ed Incisa Valdarno (provincia di Firenze) che, con atti generali conseguenti alle pronunce dei Tribunali hanno modificato in favore di tutti/e i/le residenti nel loro territorio le disposizioni in materia.
fonte: https://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/ ... soggiorno/
Allegati
Tribunale-di-Bari-ordinanza-del-4.8.2023.pdf
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Contratto di convivenza_nota ASGI.docx.pdf
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