La Corte, nel rigettare il ricorso, formula il seguente principio di diritto:
"La relazione tra due fratelli entrambi maggiorenni e non conviventi non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la
conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è
necessario il requisito della convivenza effettiva, come prescritto dal combinato disposto dell'art. 28 DPR 394/99 e dell'art. 19 comma 2° lett. c) T.U.I."