Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato in base all’artico 30 del D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione):
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto per motivi familiari, ottenuto grazie al rilascio del nulla-osta per ricongiungimento familiare, per familiare al seguito, ovvero per ricongiungimento al figlio minore;
b) allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano, dell'Unione Europea, o straniero regolarmente soggiornante;
c) allo straniero già in possesso di una qualunque tipologia di permesso di soggiorno valido, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un cittadino straniero regolarmente soggiornante. In questo caso il permesso prima posseduto può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare
d) al familiare straniero di un rifugiato, anche se non in possesso di un valido permesso di soggiorno.
d) a genitore straniero anche naturale di minore italiano residente in Italia.
Il titolo di soggiorno rilasciato per motivi familiari, ha come premessa fondamentale la convivenza.
A cosa da diritto il permesso di soggiorno per motivi familiari? E’ possibile lavorare?
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare con cui ci si ricongiunge ed è rinnovabile insieme a quest'ultimo (articolo 30, comma 3, TUI). Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione alle liste di disponibilità al lavoro e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.
Cosa succede in caso di morte del familiare che ha permesso il ricongiungimento? E in caso di scioglimento del matrimonio?
In caso di morte del familiare che ha permesso il ricongiungimento, così come nel caso di separazione legale, divorzio o scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio (articolo 30, comma 5, TUI) o per attesa occupazione, in presenza dei requisiti richiesti.
Se da una parte quindi la pronuncia della separazione, facendo venir meno l'elemento della convivenza, fa venir meno lo stesso presupposto che legittima il possesso di un permesso per motivi familiari, dall’altra la legge permette allo straniero che si trovi in fase di separazione di trasformare il proprio permesso in un permesso di altro tipo . La norma stabilisce quindi che in caso di separazione legale, divorzio o di annullamento del matrimonio il permesso di soggiorno per motivi familiari possa diventare un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.
Come si converte il permesso di soggiorno per motivi familiari?
In caso di morte del familiare che ha permesso il ricongiungimento, così come nel caso di separazione, la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari non è automatica, ma deve essere richiesta dal cittadino straniero.. Quindi dovrà essere lo straniero, dopo la separazione e con la fine della convivenza, a richiedere la conversione del proprio permesso da motivi familiari ad altro tipo di permesso. La domanda di conversione va presentata attraverso l’apposito kit permesso di soggiorno disponibile presso gli uffici postali, con l’allegazione di tutta la documentazione necessaria per la conversione del titolo di soggiorno (es. da motivi familiari a quello per lavoro subordinato e/o per attesa di occupazione).
Infine, è utile ricordare che se il matrimonio è stato celebrato in Italia bisognerà procedere con la procedura di separazione e/o divorzio secondo la legge italiana.
Qualora il matrimonio è stato celebrato all’estero sarà necessario verificare le leggi dei paesi di entrambe i coniugi ed i criteri di prevalenza sulla determinazione del Tribunale competente e della legge applicabile al caso concreto anche secondo le regole del diritto internazionale privato.
fonte:
https://integrazionemigranti.gov.it/it- ... parazione-