Sent. C. Cassazione n°781 del 15/1/2019: espulsione e diritto all'unità familiare

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adirmigranti
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Sent. C. Cassazione n°781 del 15/1/2019: espulsione e diritto all'unità familiare

Messaggio da adirmigranti » mar mar 05, 2019 1:10 pm

La Corte di Cassazione, con la sentenza allegata, accoglie il ricorso del Ministero dell'Interno contro il decreto del giudice di pace di Firenze che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente contro l'espulsione, trattandosi del figlio appena maggiorenne, con genitori regolarmente soggiornanti in Italia, entrato come turista e trattenutosi irregolarmente, ma ben integrato socialmente.

La Corte quindi cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Firenze affinchè decida in "applicazione del seguente principio di diritto:«In tema di espulsione del cittadino straniero, a seguito della sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale e in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU, l'art. 13, comma 2 bis, del d .lgs. n. 286 del 1998 si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare. Tuttavia, in caso di mancato esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, i legami familiari dello straniero nel territorio dello Stato, per consentire l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato comma 2 bis, devono essere soggettivamente qualificati ed effettivi e il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base di vari elementi, quali l'esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che essi rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare. In mancanza di "legami familiari" qualificati nel senso anzidetto, non è possibile ricorrere ai criteri suppletivi della durata del soggiorno, dell'integrazione sociale nel territorio nazionale e dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine».
Allegati
sent. Cass. 781_15 gennaio 2019.pdf
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