Buongiorno,
segnalo alla vostra attenzione, per avere un vostro giudizio e suggerimenti sul da farsi, un provvedimento dello Sportello Unico di Pistoia sul ricongiungimento di un cittadino straniero: si tratta di uno solo tra diversi provvedimenti analoghi che ho avuto modo di vedere, e che sono indicativi di una nuova prassi inaugurata dalla Prefettura.
In estrema sintesi, nel valutare la disponibilità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento, lo Sportello Unico non si limita ad accertare l'esistenza di un titolo di disponibilità (affitto, proprietà, ospitalità ecc.), né si limita a richiedere il Modello S2 per avere prova dell'autorizzazione del proprietario.
Lungi dal limitarsi a questi accertamenti, previsti dalla normativa e dalle circolari, la Prefettura entra nel merito delle clausole stabilite nei contratti di locazione. Così, per esempio, laddove il contratto di affitto preveda - come di frequente accade - il divieto di sub-locazione, la domanda viene respinta perché si suppone che il richiedente non abbia piena disponibilità dell'alloggio (è questo, a quanto abbiamo capito, il caso del provvedimento qui allegato).
Eppure, su questo punto mi sembrava che da anni esistesse un pacifico consenso sull'interpretazione della normativa. Sin dalla prima circolare del 2008 sulla procedura informatizzata, si era infatti stabilito che era sufficiente il consenso scritto del proprietario (da dimostrare mediante produzione del Modello S2 debitamente compilato e firmato). Questa è tutt'oggi la prassi prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 2805 del 31-07-2017.
L'interpretazione restrittiva, secondo cui le Prefetture dovrebbero addirittura entrare nel merito delle clausole contrattuali stipulate tra proprietario e locatore, mi pare autorizzare un'ìndebita ingerenza delle autorità pubbliche in accordi stipulati tra privati.
Inoltre, dato che il divieto di sub-locazione compare in quasi tutti i contratti, a garanzia del proprietario, è fin troppo evidente che una prassi del genere produce una sostanziale impossibilità di richiedere il ricongiungimento familiare. Mi pare una indebita e ingiustificata compressione del diritto all'unità familiare.
Fatemi sapere che ne pensate, e se potete eventualmente intervenire.
Grazie dell'attenzione e a presto
Sergio
Allegato:
RICONGIUNGIMENTI ALLA PREFETTURA DI PISTOIA
- Bontempelli.Sergio
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- adirmigranti
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Re: RICONGIUNGIMENTI ALLA PREFETTURA DI PISTOIA
Salve Sergio,
innanzitutto ti ringraziamo per la segnalazione, dato che anche per noi costituisce una prassi assolutamente nuova, che ci auguriamo non venga adottata da tutti, ovvero che non sia stata data tale indicazione alla Prefetture dal Ministero con circolare di cui ad oggi non abbiamo contezza.
Nel caso di specie evidentemente sarà possibile proporre ricorso avverso il rigetto già notificato, ricorso che dovrà essere basato in primis sulla richiesta di una "piena disponibilità dell'alloggio" da parte della Prefettura laddove l'art. 29, c. 3, dispone invece:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà."
In ogni caso è sempre possibile e auspicabile modificare la registrazione del contratto da parte del proprietario inserendo come cointestatario il richiedente ricongiungimento: tale condizione infatti tutela maggiormente da un lato entrambe gli inquilini, dall'altro lo stesso proprietario che vede obbligarsi in solido due soggetti al pagamento del canone di locazione. In questo senso si potrebbe chiedere in autotutela alla P.A. che lo ha emesso, di voler annullare il diniego, riconsiderando l'esito finale del procedimento amministrativo.
In seconda istanza facciamo presente anche che la normativa non richiede, a differenza di quanto dichiarato sul diniego, "la continuità del rapporto di lavoro" quanto piuttosto la disponibilità: "di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite". Certamente la P.A. ha il diritto e il dovere di fare valutazioni anche in senso prognostico per quel che riguarda la capacità reddituale, certo è che dovrà anche darne conto sul provvedimento di rigetto motivando tali valutazioni in modo chiaro e sostanziale.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o aggiornamento,
Cordiali saluti
innanzitutto ti ringraziamo per la segnalazione, dato che anche per noi costituisce una prassi assolutamente nuova, che ci auguriamo non venga adottata da tutti, ovvero che non sia stata data tale indicazione alla Prefetture dal Ministero con circolare di cui ad oggi non abbiamo contezza.
Nel caso di specie evidentemente sarà possibile proporre ricorso avverso il rigetto già notificato, ricorso che dovrà essere basato in primis sulla richiesta di una "piena disponibilità dell'alloggio" da parte della Prefettura laddove l'art. 29, c. 3, dispone invece:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà."
In ogni caso è sempre possibile e auspicabile modificare la registrazione del contratto da parte del proprietario inserendo come cointestatario il richiedente ricongiungimento: tale condizione infatti tutela maggiormente da un lato entrambe gli inquilini, dall'altro lo stesso proprietario che vede obbligarsi in solido due soggetti al pagamento del canone di locazione. In questo senso si potrebbe chiedere in autotutela alla P.A. che lo ha emesso, di voler annullare il diniego, riconsiderando l'esito finale del procedimento amministrativo.
In seconda istanza facciamo presente anche che la normativa non richiede, a differenza di quanto dichiarato sul diniego, "la continuità del rapporto di lavoro" quanto piuttosto la disponibilità: "di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite". Certamente la P.A. ha il diritto e il dovere di fare valutazioni anche in senso prognostico per quel che riguarda la capacità reddituale, certo è che dovrà anche darne conto sul provvedimento di rigetto motivando tali valutazioni in modo chiaro e sostanziale.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o aggiornamento,
Cordiali saluti