L’art. 27, comma 1°, del Testo Unico sull’Immigrazione elenca una serie di categorie specifiche di lavoratori che possono fare ingresso in Italia, e ottenere un permesso di soggiorno, in ogni momento dell’anno e al di fuori delle quote autorizzate dai decreti flussi (cd ingressi “fuori quota”). Tra queste categorie rientra anche quella dei traduttori e interpreti, i quali possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote sia per svolgere attività di lavoro sia subordinato che autonomo.
Come si può far entrare in Italia e assumere come traduttore o interprete uno straniero residente all’estero?
Il datore di lavoro interessato all'assunzione di un traduttore o interprete straniero non residente in Italia, deve richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro nei confronti del lavoratore. La domanda di nulla osta (modello G) va trasmessa attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno
https://portaleservizi.dlci.interno.it/ ... i/home.htm a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente tramite SPID sul sito stesso. Nella domanda dovrà essere indicato il titolo di studio o l’attestato professionale di traduttore o interprete, specifico per le lingue richieste, in possesso dello straniero.
Lo Sportello Unico effettua tutti gli accertamenti necessari. In particolare:
- acquisisce il parere della Questura;
- trasmette l’istanza all’Ispettorato territoriale del Lavoro per verificare la capacità economica ed occupazionale del datore di lavoro.
Se la domanda di nulla osta viene accolta dallo Sportello per l'Immigrazione il datore di lavoro sarà convocato per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta al lavoro e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Lo Sportello Unico provvede a trasmettere per via telematica il nulla-osta alla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese all’estero, dove il lavoratore si dovrà recare entro 120 giorni dal rilascio del nulla osta, per il ritiro del visto di ingresso per l’Italia.
Una volta entrato in Italia, lo straniero, entro gli otto giorni successivi al suo ingresso, deve presentarsi allo Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e contestuale richiesta del permesso di soggiorno.
È possibile assumere un traduttore residente all’estero con un contratto part time?
No, per far entrare in Italia un traduttore straniero residente all’estero, il contratto di lavoro deve prevedere un orario non inferiore alle 20 ore settimanali.
Quale titolo di studio viene richiesto allo straniero per lavorare in Italia come traduttore o interprete?
Deve trattarsi di un titolo rilasciato da una scuola statale o da ente pubblico o istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistato, previa verifica della legittimazione dell’organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte dell’Ambasciata o Consolato competente. Nella domanda di nulla osta va indicata la data in cui tale visto è stato apposto, mentre il documento vistato dovrà essere prodotto successivamente, al momento in cui il datore di lavoro si reca alla Sportello Unico per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno (vedi: Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 luglio 2016).
Si può fare ingresso Italia per svolgere come lavoratore autonomo l’attività di traduttore o interprete?
Si, è possibile fare ingresso in Italia anche per svolgere prestazioni di lavoro autonomo come traduttore o interprete. In tali casi il nullaosta al lavoro non è necessario ed è il lavoratore a dover presentare direttamente la domanda per ottenere il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel proprio Paese. A tale domanda il lavoratore dovrà allegare, oltre al titolo di studio vistato, la certificazione, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo in cui il contratto verrà eseguito, attestante che il contratto d’opera o il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato (v. art. 40, comma 22, del Regolamento di attuazione - D.P.R. 394/1999 e successive modifiche).
Per quanto tempo è rilasciato il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno concesso ai sensi dell’articolo 27, lett. d) viene rilasciato per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o comunque per un periodo massimo pari a due anni, rinnovabile per ulteriori due anni.
In caso di cessazione dell’originario rapporto di lavoro, il lavoratore può instaurare un nuovo rapporto di lavoro?
Sì, a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. È possibile dunque con permesso di soggiorno in corso di validità cambiare datore di lavoro rispetto a quello della richiesta originaria con cui sono stati autorizzati assunzione e ingresso.
È possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett.d ?
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo rilasciato ai traduttori o interpreti non può essere utilizzato dal cittadino straniero per svolgere altro tipo di attività lavorativa rispetto a quella per cui è stato autorizzato con il nulla-osta o prevista dal contratto d'opera professionale e non può essere convertito in altro titolo al soggiorno.